FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 201A del 02/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PASQUALIN

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 201A del 02/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PASQUALIN Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 74pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Luca PASQUALIN, Agente di Calciatori, avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Luca PASQUALIN, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 16, commi 1, 6 ed 8, 19, comma 3 e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del calciatore Marco Motta nell’ambito del tesseramento con la società Genoa Cricket Football Club, pur avendo ricevuto per detto tesseramento mandato dalla società sopra citata, nonché per avere, a mezzo della P.D.P. s.r.l. cui aveva conferito i compensi discendenti dal mandato ricevuto, ceduto al fratello del calciatore, la metà degli importi che la società avrebbe corrisposto in dipendenza dello stesso mandato; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca PASQUALIN; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 giorni di sospensione e di € 10.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Luca PASQUALIN; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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