FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 207A del 09/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PISANU – NAPPO – BALZAN – MAFFIERI – ASD BUSALLA – AMICIZIA LAGACCIO – CAMPOMORESE OLCESE

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 207A del 09/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PISANU - NAPPO - BALZAN - MAFFIERI - ASD BUSALLA - AMICIZIA LAGACCIO - CAMPOMORESE OLCESE Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 69pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Cristian PISANI, allenatore della società U.S.D. AMICIZIA LAGACCIO, del Sig. Antonio NAPPO, Responsabile della scuola calcio della società U.S. ANGELO BAIARDO, nonché collaboratore della FIGC quale responsabile regionale per l’attività scolastica, del Signor Roberto BALZAN, responsabile del Settore giovanile della società A.S.D. BUSALLA, del Signor Giulio MAFFIERI, allenatore della società A.S.D. DUE VALLI RAPETTI, della società A.S.D. BUSALLA CALCIO, della società U.S.D. AMICIZIA LAGACCIO e della società U.S.D. CAMPOMORONE S. OLCESE avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Cristian PISANI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento al punto 2, del Regolamento dei Tornei giovanili organizzati da società per la S.S. 2013/2014, richiamato dal punto 11.5, comma 4, del Comunicato Ufficiale n. 1 emanato dal S.G.S. per la S.S. 2013/2014, utilizzato nel corso della gara del torneo “Genova Cup” DUE VALLI – AMICIZIA LAGACCIO 7 calciatori invece di 6 per ciascuna squadra, contrariamente a quanto previsto dal regolamento del torneo; Sig. Antonio NAPPO per aver avuto, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, un comportamento offensivo nei confronti del collaboratore del S.G.S. Sig. Saettone Pierangelo, fatto di particolare gravità tenuto conto che il signor NAPPO otre a svolgere attività per conto della società BAIARDO, collabora con la F.I.G.C. quale responsabile regionale per l’attività giovanile; Sig. Roberto BALZAN violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento al punto 2, del Regolamento dei Tornei giovanili organizzati da società per la S.S. 2013/2014, richiamato dal punto 11.5, comma 4, del Comunicato Ufficiale n. 1 emanato dal S.G.S. per la S.S 2013/2014, il quale seppur presente ai fatti, avrebbe omesso l’opportuna sorveglianza ed ogni necessaria cautela al fine di ovviare la violazione consumata nel corso dell’incontro Due ValliAmicizia Lagaccio; Signor Giulio MAFFIERI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento al punto 2, del Regolamento dei Tornei giovanili organizzati da società per la S.S. 2013/2014, richiamato dal punto 11.5, comma 4, del Comunicato Ufficiale n. 1 emanato dal S.G.S. per la S.S. 2013/2014, utilizzato nel corso della gara del torneo “Genova Cup” DUE VALLI – AMICIZIA LAGACCIO 7 calciatori invece di 6 per ciascuna squadra, contrariamente a quanto previsto dal regolamento del torneo; società A.S.D. BUSALLA CALCIO per responsabilità oggettiva; società U.S.D. AMICIZIA LAGACCIO per responsabilità oggettiva; 2 società U.S.D. CAMPOMORONE S. OLCESE per responsabilità diretta; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Cristian PISANI, dal Sig. Antonio NAPPO, dal Signor Roberto BALZAN, dal Signor Giulio MAFFIERI, dal Sig. Nano Cosimo nell’interesse della società A.S.D. BUSALLA CALCIO in qualità di Presidente pro-tempore, dal Sig. Castelletta Walter nell’interesse della società U.S.D. AMICIZIA LAGACCIO in qualità di Presidente protempore, dal Sig. Walter Danna nell’interesse della società U.S.D. CAMPOMORONE S. OLCESE in qualità di Presidente pro-tempore; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni: di 30 giorni di squalifica nei confronti del Sig. Cristian PISANI, di 30 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Antonio NAPPO, di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Roberto BALZAN, di 30 giorni di squalifica nei confronti del Sig. Giulio MAFFIERI, di € 100,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. BUSALLA CALCIO, di € 100,00 di ammenda nei confronti della società U.S.D. AMICIZIA LAGACCIO, di € 100,00 di ammenda nei confronti della società U.S.D. CAMPOMORONE S. OLCESE. si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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