FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 208A del 09/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da:BELLONI – NORBIATO – ESEDRA DON BOSCO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 208A del 09/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da:BELLONI - NORBIATO - ESEDRA DON BOSCO Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 311pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Andrea BELLONI, calciatore della società A.S.D. ESEDRA DON BOSCO, del Sig. Stefano NORBIATO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. ESEDRA DON BOSCO e della società A.S.D. ESEDRA DON BOSCO avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Andrea BELLONI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, partecipato in posizione irregolare, in quanto tesserato con la società A.S.D. ESEDRA DON BOSCO soltanto con decorrenza 4.11.2014, alle gare ESEDRA DON BOSCO – SACRA FAMIGLIA del 28.09.2014, ESEDRA DON BOSCO – ARMISTIZIO del 12.10.2014 del campionato di 2° ctg. Veneto; Sig. Stefano NORBIATO per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, compilato e sottoscritto distinte gara presentate all’arbitro attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Andrea BELLONI non fosse tesserato; società A.S.D. ESEDRA DON BOSCO per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea BELLONI, dal Sig. Stefano NORBIATO e dal Sig. Claudio NICOLINI quale legale rappresentate della società A.S.D. ESEDRA DON BOSCO; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 1 giornata di squalifica in campionato nei confronti del Sig. Andrea BELLONI, di 30 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Stefano NORBIATO e di 1 punto di penalizzazione in classifica Campionato più € 100,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. ESEDRA DON BOSCO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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