FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 209A del 09/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SELMANOSKY
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 209A del 09/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SELMANOSKY
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 387pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Samir SELMANOSKY, calciatore della società A.S.D. VITTSANGIACOMO, avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Samir SELMANOSKY, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2 del C.G.S. in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per aver effettuato dichiarazione mendace, ai fini del tesseramento a favore della società A.S.D. VITTSANGIACOMO, asserendo di non essere mai stato tesserato per alcuna federazione estera mentre, da accertamenti, risulta che sia stato precedentemente tesserato presso la società BOROVEC-STRUGA, appartenente alla Federazione Macedone; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Samir SELMANOSKY; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 60 giorni di squalifica nei confronti del Sig. Samir SELMANOSKY; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.