FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 210A del 09/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: RIGHESCHI – PROSPERI – ASD SANGIOVANNIVALDARNO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 210A del 09/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: RIGHESCHI - PROSPERI - ASD SANGIOVANNIVALDARNO Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 228pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Mattia Alberto RIGHESCHI, calciatore della società A.S.D. SANGIOVANNIVALDARNO, del Sig. Marco PROSPERI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. SANGIOVANNIVALDARNO e della società A.S.D. SANGIOVANNIVALDARNO avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Mattia Alberto RIGHESCHI per aver, in violazione all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 22, commi 3 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva, partecipato in posizione irregolare, in quanto gravato da un turno di squalifica irrogata al termine della Stagione Sportiva 2013/2014 e non scontata nella Stagione de qua, nella qualità di calciatore tesserato della società A.S.D. SANGIOVANNIVALDARNO, alla gara di Coppa Italia Serie D SANGIOVANNIVALDARNO – BASTIA del 7.9.2014; Sig. Marco PROSPERI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 22, commi 3 e 6, del C.G.S. e 61, comma 1, delle NOIF, inserito in lista e consentito la partecipazione alla gara di Coppa Italia Serie D SANGIOVANNIVALDARNO – BASTIA del 7.9.2014 del calciatore Mattia Alberto Righesti, pur essendo lo stesso ancora squalificato; società A.S.D. SANGIOVANNIVALDARNO per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mattia Alberto RIGHESCHI, dal Sig. Marco PROSPERI e dal Signor Lorenzo GRAZI nell’interesse della società A.S.D. SANGIOVANNIVALDARNO quale legale rappresentate; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di una giornata di squalifica in Campionato nei confronti del Sig. Mattia Alberto RIGHESCHI, di 90 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Marco PROSPERI e di € 2.000,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. SANGIOVANNIVALDARNO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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