FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 211A del 09/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: LAURETTI – CAMICI – ASD CAIRESE

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 211A del 09/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: LAURETTI - CAMICI - ASD CAIRESE Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 70pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Franz LAURETTI, responsabile del Settore Giovanile della società A.S.D. CAIRESE 1919, del Sig. Flavio CAMICI, Vice Presidente della società A.S.D. CAIRESE 1919 , della società A.S.D. CAIRESE 1919, avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Franz LAURETTI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento ai punti 2, 4, 16, 21 e 24 del regolamento dei Tornei Giovanili organizzati dalle società, richiamato dal punto 11.5 del Comunicato Ufficiale n.° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, per la stagione sportiva 2013/2014, omesso, durante lo svolgimento del torneo “CITTÀ DI CAIRO MONTENOTTE 24^ EDIZIONE”, opportuna sorveglianza ed ogni necessaria cautela al fine di impedire le violazioni regolamentari verificate e contestate dall’attività ispettiva del collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico presso il Comitato Regionale Liguria; Sig. Flavio CAMICI per aver, in concorso con il Sig. Franz LAURETTI, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento ai punti 2, 4, 16, 21 e 24 del regolamento dei Tornei Giovanili organizzati dalle società, richiamato dal paragrafo 11.5 del Comunicato Ufficiale n.° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, per la stagione sportiva 2013/2014, omesso, durante lo svolgimento del torneo “CITTA’ DI CAIRO MONTENOTTE 24^ EDIZIONE”, opportuna sorveglianza ed ogni necessaria cautela al fine di impedire le violazioni regolamentari verificate e contestate dall’attività ispettiva del collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico presso il Comitato Regionale Liguria; Società A.S.D. CAIRESE 1919, per responsabilità oggettiva; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Franz LAURETTI, dal Sig. Flavio CAMICI e dalla società A.S.D. CAIRESE 1919 rappresentata dal Presidente pro tempore Sig Franco PENSIERO; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 30 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Franz LAURETTI, 45 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Flavio CAMICI e di € 100,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. CAIRESE 1919; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it