FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 212A del 09/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MUSSI – TOMMASI – USD REAL FORTE DEI MARMI

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 212A del 09/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MUSSI - TOMMASI - USD REAL FORTE DEI MARMI Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 96pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Alessandro MUSSI, Presidente della società U.S.D. REAL FORTE DEI MARMI QUERCETA S.R.L., del Sig. Enrico TOMMASI, collaboratore non tesserato della società U.S.D. REAL FORTE DEI MARMI QUERCETA S.R.L., del Sig. Carlo Fabrizio CIAPONI, Presidente della società U.S.D. PIETRASANTA CALCIO 1911, della Sig.ra Marina CECCARELLI, Presidente della società U.S.D. DON BOSCO FOSSONE, del Sig. Alessandro PARDUCCI, Presidente della società U.S.D. STIAVA e delle società U.S.D. DON BOSCO FOSSONE, U.S.D. PIETRASANTA CALCIO 1911, U.S.D. REAL FORTE DEI MARMI QUERCETA S.R.L., U.S.D. STIAVA avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Alessandro MUSSI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento al disposto di cui al punto 3, lettere B – C della Guida ai regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati dalle società, espressamente richiamata dal paragrafo 8 del Comunicato Ufficiale n.° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, per la stagione sportiva 2014/2015, omesso ogni controllo sull’esistenza delle necessarie autorizzazioni da parte degli Organi Federali al fine di regolarizzare la disputa del torneo giovanile “GIUSEPPE BERTONELLI”, permettendo altresì la partecipazione della propria squadra juniores allo stesso; Sig. Enrico TOMMASI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento al disposto di cui al punto 3, lettere B-C della Guida ai regolamenti dei tornei giovanili organizzati dalle società, espressamente richiamata dal paragrafo 8 del Comunicato Ufficiale n.° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, organizzato, su delega del Presidente Alessandro MUSSI, il torneo giovanile “GIUSEPPE BERTONELLI” omettendo di richiedere le necessarie autorizzazioni federali, permettendo che l’evento si disputasse in assenza delle stesse; Sig. Carlo Fabrizio CIAPONI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 , del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento al disposto di cui al punto 3, lettere B-C della Guida ai regolamenti dei tornei giovanili organizzati dalle società, espressamente richiamata dal paragrafo 8 del Comunicato Ufficiale n.° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, permesso la partecipazione della squadra juniores della società U.S.D. PIETRASANTA MARINA 1911 al torneo “GIUSEPPE BERTONELLI”, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC; Sig.ra Marina CECCARELLI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 , del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento al disposto di cui al punto 3, lettere B-C della Guida ai regolamenti dei tornei giovanili organizzati dalle società, espressamente richiamata dal paragrafo 8 del Comunicato Ufficiale n.° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, permesso la partecipazione della squadra juniores della società USD DON BOSCO FOSSONE al torneo “GIUSEPPE BERTONELLI”, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC; 2 Sig. Alessandro PARDUCCI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 , del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento al disposto di cui al punto 3, lettere B-C della Guida ai regolamenti dei tornei giovanili organizzati dalle società, espressamente richiamata dal paragrafo 8 del Comunicato Ufficiale n.° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, permesso la partecipazione della squadra juniores della società U.S.D. STIAVA al torneo “GIUSEPPE BERTONELLI”, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro MUSSI in proprio e nell’interesse della società U.S.D. REAL FORTE DEI MARMI QUERCETA S.R.L, dal Sig. Enrico TOMMASI, dal Sig. Carlo Fabrizio CIAPONI in proprio e nell’interesse della società U.S.D. PIETRASANTA CALCIO 1911, dalla Sig.ra Marina CECCARELLI in proprio e nell’interesse della società U.S.D. DON BOSCO FOSSONE e dal Sig. Alessandro PARDUCCI in proprio e nell’interesse della società U.S.D. STIAVA; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 3 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Alessandro MUSSI, 2 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Enrico TOMMASI, 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Carlo Fabrizio CIAPONI, 20 giorni di inibizione nei confronti della Sig.ra Marina CECCARELLI, di € 300,00 di ammenda nei confronti della società U.S.D. REAL FORTE DEI MARMI QUERCETA S.R.L., di € 100,00 di ammenda nei confronti della società U.S.D. PIETRASANTA CALCIO 1911, di € 100,00 di ammenda nei confronti della società U.S.D. DON BOSCO FOSSONE, di € 100,00 di ammenda nei confronti della società U.S.D. STIAVA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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