FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 217A del 14/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GIORGIO – CALCIO CURNO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 217A del 14/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GIORGIO - CALCIO CURNO Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1052pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Andrea Maurizio Antonio GIORGIO, Presidente della Società A.S.D. POL. CALCIO CURNO e della società A.S.D. POL. CALCIO CURNO, avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Andrea Maurizio Antonio GIORGIO per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 21, comma 3, delle NOIF, svolto contemporaneamente di fatto anche l’attività di collaboratore di segreteria per la Società A.S.D. POL. CURNO CALUSCHESE e aver predisposto, unitamente alla collaboratrice di segreteria delle due stesse società Sig.ra Clara Leffi, un modulo di tesseramento di un calciatore con vincolo pluriennale anziché quello annuale pattuito, recante in calce firme apocrife del calciatore minorenne interessato e dei propri genitori; A.S.D. POL. CALCIO CURNO per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per i comportamenti tenuti dal Presidente Andrea Maurizio Antonio GIORGIO e dalla collaboratrice Clara Leffi; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea Maurizio Antonio GIORGIO in proprio e nell’interesse della società A.S.D. POL. CALCIO CURNO in qualità di Presidente e Rappresentante Legale; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 2 di inibizione nei confronti del Sig. Andrea Maurizio Antonio GIORGIO e di € 200,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. POL. CALCIO CURNO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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