FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 219A del 14/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DE ROSA CLAUDIO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 219A del 14/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DE ROSA CLAUDIO Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1030pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Claudio DE ROSA tesserato della Società U.S.D. CAVESE 1919 avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Claudio DE ROSA, violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver prima della gara CAVESE – LICATA del 4/05/2014 (campionato di Serie D – Gir. I), quale capitano della squadra, nell’occasione facente funzione di allenatore, posto in essere atti non conformi alle regole di correttezza, lealtà e probità soggiacendo alle pretese ed alla condotta illegittima tenuta da due individui estranei alla società ma riconducibili alla tifoseria locale, senza che ricorresse alcuna necessità derivante da obiettive condizioni di fatto, inserendo fra i titolari della squadra il terzo portiere sig. D’Amico Giuseppe, neppure convocato per la gara né compreso nella distinta dei calciatori che sarebbero dovuti scendere in campo, così aderendo alle ingiustificate richieste imposte dai predetti due individui senza informare di quanto stava accadendo gli Organi Federali e l’Autorità Giudiziaria vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claudio DE ROSA; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 giornate di squalifica nei confronti del Sig . Claudio DE ROSA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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