FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 222A del 15/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: NATALE – BATTENTI E RADDA IN CHIANTI

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 222A del 15/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: NATALE - BATTENTI E RADDA IN CHIANTI Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 159pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe NATALE, calciatore della società A.S.D. RADDA IN CHIANTI, Sig. Claudio BATTENTI dirigente accompagnatore della società A.S.D. RADDA IN CHIANTI e della società A.S.D. RADDA IN CHIANTI, avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Giuseppe NATALE per aver, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 22, comma 8, del C.G.S. partecipato in qualità di calciatore per la società A.S.D. Radda in Chianti alla gara Radda in Chianti – Castellina Scalo del 7.9.2014, nonostante fosse in posizione irregolare per non aver scontato una squalifica comminata nella precedente stagione sportiva; Sig. Claudio BATTENTI per aver, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 22, comma 8, del C.G.S. consentito, nella sua qualità di dirigente accompagnatore, che il calciatore Giuseppe Natale prendesse parte alla gara sopra indicata inserendo il relativo nominativo nella distinta dei giocatori consegnata all’arbitro, non ponendo in essere con la dovuta diligenza e cautela le opportune verifiche volte a determinare eventuali impedimenti di natura disciplinare; A.S.D. RADDA IN CHIANTI per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S.; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe NATALE, dal Sig. Claudio BATTENTI e dal Sig. Damiano Fabbri nell’interesse della società A.S.D. RADDA IN CHIANTI in qualità di Presidente; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 giornata di squalifica in Coppa Toscana nei confronti del Sig. Giuseppe NATALE, di 30 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Claudio BATTENTI e di € 200,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. RADDA IN CHIANTI; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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