FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 230A del 27/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DI FOLCO – ISOLA LIRI
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 230A del 27/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DI FOLCO - ISOLA LIRI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 985pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Bruno DI FOLCO, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società A.C. ISOLA LIRI S.r.l. e della società A.C. ISOLA LIRI Srl, avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Bruno DI FOLCO in violazione dell’art. 10, comma 3 bis, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto 4) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21/05/2013 della Lega Nazionale Dilettanti; per non aver provveduto a depositare, entro il temine del 12 luglio 2013, la fideiussione come prescritto dal citato Comunicato Ufficiale; Società A.C. ISOLA LIRI S.r.l., per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva,; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Bruno DI FOLCO in proprio e nell’interesse della società A.C. ISOLA LIRI S.r.l. in qualità di Legale Rappresentante; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 14 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Bruno DI FOLCO, e di € 667,00 di ammenda nei confronti della società A.C. ISOLA LIRI S.r.l.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.