FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 231A del 27/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SURIANO e ALTRI

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 231A del 27/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SURIANO e ALTRI Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1263 pf 12-13 adottato nei confronti dei Sigg. Andrea SURIANO quale calciatore tesserato per la società Pescina Valle del Giovenco S.r.l. nella stagione 2009/2010; Stefano DE ANGELIS quale calciatore tesserato per la società Pescina Valle del Giovenco S.r.l. nella stagione 2009/2010, Carlo PERRONE quale allenatore tesserato per la società Pescina Valle del Giovenco S.r.l. nella stagione 2009/2010, Michel CRUCIANI quale calciatore tesserato per la società Pescina Valle del Giovenco S.r.l. nella stagione 2009/2010, Luca LOCATELLI quale calciatore tesserato per la società Pescina Valle del Giovenco S.r.l. nella stagione 2009/2010, Giuseppe Angelo PETITTO quale calciatore tesserato per la società Pescina Valle del Giovenco S.r.l. nella stagione 2009/2010, Giovanni CIPOLLA quale calciatore tesserato per la società Pescina Valle del Giovenco S.r.l. nella stagione 2009/2010, Simone PIVA quale calciatore tesserato per la società Pescina Valle del Giovenco S.r.l. nella stagione 2009/2010, Federico CAVAGNA quale Agente di Calciatori, avente ad oggetto la seguente condotta: Andrea SURIANO per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), dell’art. 8, commi 2 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 94 delle N.O.I.F., pattuito un compenso di Euro 20.000,00 non previsto nel contratto depositato in Lega, per il quale riceveva un assegno del medesimo importo; Stefano DE ANGELIS per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), dell’art. 8, commi 2 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 94 delle N.O.I.F., pattuito un compenso di Euro 42.500,00 non previsto nel contratto depositato in Lega, per il quale riceveva un assegno del medesimo importo; Carlo PERRONE per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), dell’art. 8, commi 2 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 94 delle N.O.I.F., pattuito un compenso di Euro 40.000,00 non previsto nel contratto depositato in Lega, per il quale riceveva un assegno del medesimo importo; Michel CRUCIANI per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), dell’art. 8, commi 2 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 94 delle N.O.I.F., pattuito un compenso di Euro 50.000,00 non previsto nel contratto depositato in Lega, per il quale riceveva tre assegni per il medesimo importo; Luca LOCATELLI per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), dell’art. 8, commi 2 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 94 delle N.O.I.F., pattuito un compenso di Euro 25.000,00 non previsto nel contratto depositato in Lega, per il quale riceveva un assegno del medesimo importo; Giuseppe Angelo PETITTO per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), dell’art. 8, commi 2 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 94 delle N.O.I.F., pattuito un compenso di Euro 35.500,00 non previsto nel contratto depositato in Lega, per il quale riceveva un assegno del medesimo importo; Giovanni CIPOLLA per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), dell’art. 8, commi 2 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 94 delle N.O.I.F., pattuito un compenso di Euro 40.000,00 non previsto nel contratto depositato in Lega, per il quale riceveva un assegno del medesimo importo; Simone PIVA per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), dell’art. 8, commi 2 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 94 delle N.O.I.F., pattuito un compenso di Euro 34.800,00 non previsto nel contratto depositato in Lega, per il quale riceveva due assegni per il medesimo importo; Federico CAVAGNA per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) e dell’art. 12, comma 1, dell’art. 1, comma 4 e dell’allegato A.2 (Codice di condotta professionale) del Regolamento degli Agenti di Calciatori vigente all’epoca dei fatti, svolto indebitamente l’attività di Agente nell’interesse della società Pescina Valle del Giovenco S.r.l., pur essendo sospeso dal ruolo, a far data dal 2.2.2009, percependo un compenso di Euro 5.000,00. vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dei Sigg. Andrea SURIANO Stefano DE ANGELIS Carlo PERRONE, Michel CRUCIANI, Luca LOCATELLI, Giuseppe Angelo PETITTO, Giovanni CIPOLLA, Simone PIVA e Federico CAVAGNA; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di giorni 20 di squalifica e di € 1.200,00 di ammenda nei confronti del Sig. Andrea SURIANO, di giorni 40 di squalifica a decorrere dal futuro tesseramento e di € 3.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Stefano DE ANGELIS, di giorni 20 di squalifica a decorrere dal prossimo tesseramento e di € 1.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Carlo PERRONE, di giorni 40 di squalifica e di € 1.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Michel CRUCIANI, di giorni 20 di squalifica e di € 2.400,00 di ammenda nei confronti del Sig. Luca LOCATELLI, di giorni 30 di squalifica a decorrere dal prossimo tesseramento e di € 2.400,00 di ammenda nei confronti del Sig. Giuseppe Angelo PETITTO, di giorni 40 di squalifica e di € 3.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Giovanni CIPOLLA, di giorni 30 di squalifica e di € 3.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Simone PIVA e di € 400,00 di ammenda nei confronti del Sig. Federico CAVAGNA. si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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