FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 234A del 27/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GANDINI – ASD CALCIO CHIERI

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 234A del 27/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GANDINI - ASD CALCIO CHIERI Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 988pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Luca GANDINI, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. CALCIO CHIERI 1955 e della società A.S.D. CALCIO CHIERI 1955, avente ad oggetto: Sig. Luca GANDINI, in violazione all’art. 10, comma 3 bis, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai punti 4) e 8), pagina 3, del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n.° 168 del 21/05/2013, per non aver provveduto a depositare, entro il temine del 12 luglio 2013, la fideiussione come prescritto al punto 4) e la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco rilasciata dall’Ente proprietario come prescritto al punto 8) pagina 3 del citato Comunicato Ufficiale; A.S.D. CALCIO CHIERI 1955, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca GANDINI e in proprio e nell’interesse della società A.S.D. CALCIO CHIERI 1955 nella qualità di Presidente legale rappresentante; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Luca GANDINI e di € 1.334,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. CALCIO CHIERI 1955; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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