FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 235A del 27/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CALABRESE – TRIA – BONGERMINO – ASD HELLAS LATERZA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 235A del 27/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CALABRESE - TRIA - BONGERMINO - ASD HELLAS LATERZA Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 263pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Davide CALABRESE, Presidente della società A.S.D. HELLAS LATERZA, del Sig. Lorenzo TRIA, Dirigente Responsabile della società A.S.D. HELLAS LATERZA, del Sig. Giuseppe BONGERMINO Dirigente Consigliere della società A.S.D. HELLAS LATERZA e della società A.S.D. HELLAS LATERZA avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Davide CALABRESE per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n.° 2 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2014/2015, contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, avendo pubblicizzato il proprio Centro Calcistico di Base attraverso la diffusione di volantini recanti la dicitura “Nuova Scuola Calcio”, benché tale qualifica non gli appartenesse, in Laterza (TA) in epoca anteriore, prossima e successiva al 1° settembre 2014 ; Sig. Lorenzo TRIA per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n.° 2 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2014/2015, contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, avendo pubblicizzato il proprio Centro Calcistico di Base attraverso la diffusione di volantini recanti la dicitura “Nuova Scuola Calcio”, benché tale qualifica non gli appartenesse, in Laterza (TA) in epoca anteriore, prossima e successiva al 1° settembre 2014 ; Sig. Giuseppe BONGERMINO per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n.° 2 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2014/2015, contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, avendo pubblicizzato il proprio Centro Calcistico di Base attraverso la diffusione di volantini recanti la dicitura “Nuova Scuola Calcio”, benché tale qualifica non gli appartenesse, in Laterza (TA) in epoca anteriore, prossima e successiva al 1° settembre 2014 ; società A.S.D. HELLAS LATERZA per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lorenzo TRIA, dal Sig. Giuseppe BONGERMINO, e dal Sig. Davide CALABRESE in proprio e nell’interesse della società A.S.D. HELLAS LATERZA quale legale rappresentante, vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; 2 rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di due mesi di inibizione e di € 400,00 di ammenda nei confronti del Sig. Lorenzo TRIA, due mesi di inibizione e di € 400,00 di ammenda nei confronti del Sig. Giuseppe BONGERMINO, due mesi di inibizione e di € 400,00 di ammenda nei confronti del Sig. Davide CALABRESE e di € 400,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. HELLAS LATERZA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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