FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 248A del 30/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MICHELETTO – CALZAVARA V -CALZAVARA N – AC FRATTE ASD

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 248A del 30/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MICHELETTO - CALZAVARA V -CALZAVARA N - AC FRATTE ASD Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 318pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Alberto MICHELETTO, calciatore della società A.C. FRATTE A.S.D., del Sig. Nicolas CALZAVARA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società A.C. FRATTE A.S.D., del Sig. Valentino CALZAVARA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società A.C. FRATTE A.S.D. e della società A.C. FRATTE A.S.D. avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Alberto MICHELETTO per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, partecipato in posizione irregolare, in quanto tesserato con la società A.C. FRATTE A.S.D. soltanto con decorrenza 6.11.2014, alle gare MELLAREDO – FRATTE del 20.09.2014, VALSUGANA – FRATTE del 4.10.2014, FRATTE – UNIONE CADONEGHE dell’11.10.2014, CAVINESE AIRONE – FRATTE del 18.10.2014 e FRATTE – VIGONOVO TOMBELLE del 25.10.2015 del campionato Juniores Provinciale girone A di Padova; Sig. Nicolas CALZAVARA per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto distinte gara presentate all’arbitro attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Alberto MICHELETTO non fosse tesserato; Sig. Valentino CALZAVARA per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto distinte gara presentate all’arbitro attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Alberto MICHELETTO non fosse tesserato; società A.C. FRATTE A.S.D. per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alberto MICHELETTO, dal Sig. Nicolas CALZAVARA, Valentino CALZAVARA e dal Sig. Adriano GALLO nell’interesse della società A.C. FRATTE A.S.D. quale legale rappresentate; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 2 giornate di squalifica nei confronti del Sig. Alberto MICHELETTO, di 10 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Nicolas CALZAVARA, di 60 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Valentino CALZAVARA e di 3 2 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza più € 200,00 di ammenda nei confronti della società A.C. FRATTE A.S.D.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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