FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 252A del 05/05/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: NESI – ASD JOLLY E MONTEMURLO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 252A del 05/05/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: NESI - ASD JOLLY E MONTEMURLO − Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 990pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Gabriele NESI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. JOLLY E MONTEMURLO e della società A.S.D. JOLLY E MONTEMURLO, avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Gabriele NESI per non aver, in violazione dell’art. 10, comma 3 bis, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai punti 5) pagina 3 e 10) pagina 4 del Comunicato Ufficiale n.° 168 del 21/05/2013 della Lega Nazionale Dilettanti, provveduto a depositare, entro il termine del 12 luglio 2013, la visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società e l’attestazione dell’inesistenza di pendenze debitorie dal Comitato Regionale di provenienza; A.S.D. JOLLY E MONTEMURLO per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, vigente all’epoca dei fatti – oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gabriele NESI in proprio e nell’interesse della società A.S.D. JOLLY E MONTEMURLO in qualità di Presidente e legale rappresentante; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di giorni 20 di inibizione nei confronti del Sig. Gabriele NESI e di € 1.334,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. JOLLY E MONTEMURLO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it