FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 253A del 05/05/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FRISON – NORBIATO – ESEDRA DON BOSCO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 253A del 05/05/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FRISON - NORBIATO - ESEDRA DON BOSCO Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 466pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Alberto FRISON, calciatore della società A.S.D. ESEDRA DON BOSCO, del Sig. Stefano NORBIATO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. ESEDRA DON BOSCO e della società A.S.D. ESEDRA DON BOSCO avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Alberto FRISON per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, partecipato alla gara PERAROLO VIGONTINA – ESEDRA DON BOSCO del 14.12.2014 senza averne titolo perché al momento non tesserato; Sig. Stefano NORBIATO per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto la distinta di gara presentata all’arbitro attestante il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Alberto FRISON fosse tesserato per altra società; società A.S.D. ESEDRA DON BOSCO per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alberto FRISON, dal Sig. Stefano NORBIATO e del Sig. Claudio NICOLINI nell’interesse della società A.S.D. ESEDRA DON BOSCO nella qualità di legale rappresentante; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 1 giornata di squalifica in campionato nei confronti del Sig. Alberto FRISON, di 40 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Stefano NORBIATO e di 1 punto di penalizzazione in Campionato e di € 120,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. ESEDRA DON BOSCO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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