FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 255A del 05/05/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da:CARRISI – GAROLI – ASD GRECO TRINITAS PONTEVI

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 255A del 05/05/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da:CARRISI - GAROLI - ASD GRECO TRINITAS PONTEVI Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 324pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Antonio CARRISI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. GRECO TRINITAS PONTEVI, del Sig. Mario GAROLI Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. GRECO TRINITAS PONTEVI, e della società A.S.D. GRECO TRINITAS PONTEVI avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Antonio CARRISI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in occasione delle gare di Campionato Juniores provinciale (Padova), UNIONE LOREGGIANA – GRECO TRINITAS del 20.09.2014, MELLAREDO – GRECO TRINITAS del 04.10.2014, GRECO TRINITAS – CURTAROLESE 97 dell’11.10.2014, GRECO TRINITAS – UNION CADONEGHE del 25.10.2014 e CAVINESE – GRECO TRINITAS del 1.11.2014, sottoscritto distinte gara presentate all’arbitro attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Giovanni BONELLO non fosse tesserato; Sig. Mario GAROLI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in occasione della gara di Campionato Juniores provinciale (Padova), VALSUGANA – GRECO TRINITAS del 18.10.2014, sottoscritto la distinta di gara presentata all’arbitro attestante il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Giovanni BONELLO non fosse tesserato; società A.S.D. GRECO TRINITAS PONTEVI per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio CARRISI, dal Sig. Mario GAROLI, e dal Signor Michele CACCARO nell’interesse della società A.S.D. GRECO TRINITAS PONTEVI quale Presidente e legale rappresentante; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 50 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Antonio CARRISI, di 10 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Mario GAROLI e di 2 punti di penalizzazione in classifica più € 300,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. GRECO TRINITAS PONTEVI; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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