FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 258A del 07/05/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SIMONE-SENSIBILE-DESALVO-NOVARA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 258A del 07/05/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SIMONE-SENSIBILE-DESALVO-NOVARA Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 744 pf 12-13 adottato nei confronti dei Sigg. Marco SIMONE, all’epoca dei fatti Agente di Calciatori FIGC, Pasquale SENSIBILE, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della società NOVARA CALCIO S.p.A., Massimo Antonino DE SALVO, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della società NOVARA CALCIO S.p.A. e della società NOVARA CALCIO S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta: Marco SIMONE per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell’art. 12, comma 1, e dell’allegato A.2 (Codice di condotta professionale) del Regolamento Agenti di Calciatori vigente all’epoca dei fatti, in relazione alle seguenti specifiche violazioni: a) dell’art. 7, comma 1, lettere a) e b), dell’art. 15, comma 10, del Regolamento Agenti di Calciatori per aver svolto, per essendo in possesso della Licenza di Agente di Calciatori, attività di responsabile di fatto, senza essere tesserato, del settore giovanile della società A.C. LEGNANO S.r.l. nella stagione sportiva 2008/2009 e al tempo stesso per aver svolto attività di Agente di Calciatori in favore di tre calciatori minorenni tesserati per la società A.C. LEGNANO S.r.l. per effetto della sottoscrizione degli “atti di incarico-giovani calciatori” depositati presso la Commissione Agenti di Calciatori in data 15 febbraio 2009, così determinando, altresì, una situazione di conflitto di interessi; b) dell’art. 10, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori, per aver svolto in favore della società NOVARA CALCIO S.p.A. per il tesseramento di 24 calciatori del settore giovanile della società A.C. LEGNANO S.r.l., senza aver ricevuto formale incarico scritto, conferitogli dal Sig. Massimo Antonino DE SALVO, amministratore delegato della società NOVARA CALCIO S.p.A., solo in data 4 settembre 2009, successivamente alla sottoscrizione delle variazioni di tesseramento dei calciatori; c) dell’art. 10, comma 10, del Regolamento Agenti di Calciatori, per aver pattuito con il Sig. Massimo Antonino DE SALVO, amministratore delegato della società NOVARA CALCIO S.p.A., nei mandati sottoscritti in data 4 settembre 2009 per il tesseramento dei 24 calciatori, oltre ad una somma forfettaria anche una quota percentuale sulle future cessioni dei diritti alle prestazioni dei calciatori stessi; d) dell’art. 10, comma 1, e dell’art. 14, comma 2 del Regolamento Agenti di Calciatori, per aver svolto attività di assistenza e consulenza in favore di tre calciatori minorenni nella stipula dei contratti economici con la società NOVARA CALCIO S.p.A., in data 29 ottobre 2009 e 21 agosto 2009, in assenza di formale mandato scritto rilasciatogli dai calciatori,avendo cessato efficacia gli “atti di incarico-giovani calciatori” depositati presso la Commissione Agenti di Calciatori in data 15 febbraio 2009; e) dell’art. 15, commi 1, 2 e 10 del Regolamento Agenti di Calciatori, per aver agito in conflitto di interessi nell’ambito della trattativa per il tesseramento per la società NOVARA CALCIO S.p.A. dei 24 calciatori del settore giovanile della società A.C. LEGNANO S.r.l., avvenuto in 2 data 17 agosto 2009, rappresentando in tale circostanza al tempo stesso gli interessi della società NOVARA CALCIO S.p.A. e di alcuni dei calciatori dallo stesso assistiti; f) dell’art. 15, commi 1, 2 e 10 del Regolamento Agenti di Calciatori, per aver agito in conflitto di interessi in qualità di Agente di Calciatori di due calciatori, in occasione della stipula dei loro contratti economici con la società NOVARA CALCIO S.p.A., nelle date del 21 e 28 agosto 2009, svolgendo al tempo stesso attività in favore della medesima società per il tesseramento degli stessi calciatori provenienti dal settore giovanile della società A.C. LEGNANO S.r.l., senza aver ricevuto formale incarico scritto; g) dell’art. 15, comma 4 del Regolamento Agenti di Calciatori, per aver agito in qualità di Agenti di Calciatori in occasione della stipula dei contratti economici di due calciatori con la società NOVARA CALCIO S.p.A., in data 29 ottobre 2009, nonostante avesse ricevuto incarico dalla medesima società, in data 4 settembre 2009, per il tesseramento degli stessi calciatori, senza cioè che fossero decorsi dodici mesi dalla data dei predetti tesseramenti; h) dell’art. 10, comma 4 del Regolamento Agenti di Calciatori, per aver ottenuto compensi dalla società NOVARA CALCIO S.p.A. chiedendo alla medesima società di sostituirsi nell’obbligazione a tre calciatori dallo stesso assistiti, unici soggetti tenuti al pagamento del proprio Agente; i) dell’art. 4, comma 3 del Regolamento Agenti di Calciatori, per aver depositato in modo incompleto la documentazione della società Marco Simone Management con sede in Monaco; j) dell’art. 14, commi 2 e 3 del Regolamento Agenti di Calciatori per non aver, conformemente alla normativa di riferimento, provveduto al deposito dei mandati sottoscritti da 6 calciatori minorenni nella seconda metà della stagione sportiva 2008/2009; Pasquale SENSIBILE per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) in relazione: a) all’art. 16, comma 1 del Regolamento Agenti di Calciatori, per aver svolto, nell’agosto e nell’ottobre 2009, le trattative con il Sig. Marco SIMONE, in qualità di Agente di Calciatori di tre calciatori in occasione della stipula dei loro contratti economici con la società NOVARA CALCIO S.p.A., omettendo di accertare l’esistenza dell’incarico scritto rilasciato dai calciatori al Sig. Marco SIMONE; b) all’art. 15, commi 1, 2 e 10 del Regolamento Agenti di Calciatori, per aver svolto le trattative con il Sig. Marco SIMONE, in qualità di Agente di Calciatori, per la stipula dei contratti economici di tre calciatori dallo stesso assistiti, nelle date del 21 e 28 agosto 2009, con la società NOVARA CALCIO S.p.A., nonostante il Sig. Marco SIMONE avesse svolto l’attività in favore della medesima società per il tesseramento degli stessi calciatori provenienti dal settore giovanile della società A.C. LEGNANO S.r.l., senza aver ricevuto formale incarico scritto; c) all’art. 15, comma 4 del Regolamento Agenti di Calciatori, per aver svolto le trattative con il Sig. Marco SIMONE, in qualità di Agente di Calciatori per la stipula dei contratti economici di due calciatori dallo stesso assistiti, con la società NOVARA CALCIO S.p.A., in data 29 ottobre 2009, nonostante il Sig. Marco SIMONE avesse ricevuto incarico dalla medesima società, in data 4 settembre 2009, per il tesseramento degli stessi calciatori, senza che fossero decorsi dodici mesi dalla data dei predetti tesseramenti; Massimo ANTONINO DE SALVO per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) in relazione: a) all’art. 10, comma 1 del Regolamento Agenti di Calciatori, per essersi avvalso nell’interesse della società NOVARA CALCIO S.p.A dell’attività del Sig. Marco SIMONE, in qualità di Agente di Calciatori, nell’ambito della trattativa per il tesseramento di 24 calciatori del settore giovanile della società A.C. LEGNANO S.r.l., senza formale incarico scritto conferitogli, solo 3 in data 4 settembre 2009, successivamente alla sottoscrizione delle variazioni di tesseramento dei calciatori; b) all’art. 10, comma 10, del Regolamento Agenti di Calciatori, per aver pattuito con il Sig. Marco SIMONE, Agente di Calciatori, nei mandati sottoscritti, in data 4 settembre 2009, in qualità di legale rappresentate della società NOVARA CALCIO S.p.A. per il tesseramento dei 24 calciatori del settore giovanile della società A.C. LEGNANO S.r.l., oltre ad una somma forfettaria anche una quota percentuale sulle future cessioni dei diritti alle prestazioni dei calciatori stessi; c) all’art. 15, commi 1, 2 e 10 del Regolamento Agenti di Calciatori, per essersi avvalso nell’interesse della società NOVARA CALCIO S.p.A dell’attività del Sig. Marco SIMONE, in qualità di Agente di Calciatori, nell’ambito della trattativa per il tesseramento dei 24 calciatori del settore giovanile della società A.C. LEGNANO S.r.l., avvenuto in data 17 agosto 2009, che in tale circostanza rappresentava al contempo di fatto anche gli interessi di alcuni dei calciatori stessi, così determinando una situazione di conflitto di interessi; d) all’art. 10, comma 4 del Regolamento Agenti di Calciatori, per aver corrisposto compensi, per conto della società NOVARA CALCIO S.p.A., al Sig. Marco SIMONE sostituendosi nell’obbligazione a tre calciatori dallo stesso assistiti, unici soggetti tenuti al pagamento del proprio Agente; e) all’art. 37 delle NOIF per aver concorso con il Sig. Giuseppe RESTA, legale rappresentante della società A.C. LEGNANO S.r.l. alla variazione di tesseramento e trasferimento dei 24 calciatori del settore giovanile della medesima società, con modulistica consegnata in bianco dal Sig. Giuseppe RESTA, senza indicazione del nome di ciascun calciatore e della modalità dell’operazione; NOVARA CALCIO S.p.A. per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Marco SIMONE, Pasquale SENSIBILE, Massimo Antonino DE SALVO in proprio e nell’interesse della società NOVARA CALCIO S.p.A. in qualità di legale rappresentante; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 40.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Marco SIMONE, di mesi 2 di squalifica e di € 2.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Pasquale SENSIBILE, di gg. 80 di inibizione e di € 25.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Massimo Antonino DE SALVO e di € 30.000,00 ammenda nei confronti della società NOVARA CALCIO S.p.A.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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