FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 263A del 14/05/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ERCOLE- CAPECCHI- AC SPORTING CECINA 1929

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 263A del 14/05/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ERCOLE- CAPECCHI- AC SPORTING CECINA 1929 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 437pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Dario ERCOLI, calciatore della società A.C. SPORTING CECINA 1929, del Sig. Marco CAPECCHI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società A.C. SPORTING CECINA 1929 e della società A.C. SPORTING CECINA 1929 avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Dario ERCOLI per aver, in violazione all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 46, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva e 39 delle NOIF, preso parte alle gare Aquila Scintilla – S. Cecina del 21.9.2014, S. Cecina – Monterotondo del 28.9.2014, Sanromanese – S. Cecina del 05.10.2014 e S. Cecina – Donoratico del 12.10.2014, nel corso della S.S. 2014-2015 – Campionato Prima Categoria Girone D del Comitato Regionale Toscana in posizione irregolare, in quanto tesserato con la società A.C. SPORTING CECINA 1929 soltanto con decorrenza 16.10.2014,; Sig. Marco CAPECCHI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle NOIF, consentito la partecipazione in posizione irregolare, in quanto non tesserato, del calciatore Dario ERCOLI alle gare Aquila Scintilla – S. Cecina del 21.9.2014, S. Cecina – Monterotondo del 28.9.2014, Sanromanese – S. Cecina del 05.10.2014 e S. Cecina – Donoratico del 12.10.2014, nel corso della S.S. 2014-2015 – Campionato Prima Categoria Girone D del Comitato Regionale Toscana, sottoscrivendo le relative distinte gara attestanti il regolare tesseramento del calciatore Dario ERCOLI consegnate agli arbitri; società A.C. SPORTING CECINA 1929 per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Dario ERCOLI, del Sig. Marco CAPECCHI e dal sig. Enrico MARINAI nell’interesse della società A.C. SPORTING CECINA 1929 in qualità di Presidente; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di una giornata di squalifica in Campionato nei confronti del Sig. Dario ERCOLI, di 60 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Marco CAPECCHI e di 1 punto di penalizzazione in classifica e € 300,00 di ammenda nei confronti della società A.C. SPORTING CECINA 1929; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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