FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 266A del 14/05/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: HASA-BONAZZI-AUDACE

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 266A del 14/05/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: HASA-BONAZZI-AUDACE Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 640 pf 14-15 adottato nei confronti dei Sigg. Armando HASA, calciatore della società U.S. AUDACE, Romano BONAZZI, dirigente accompagnatore ufficiale della società U.S. AUDACE e della società U.S. AUDACE, avente ad oggetto la seguente condotta: − Armando HASA per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 46, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 34, 39 e 48, n.1 delle NOIF, all’art. 40 quater delle NOIF - Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 31/A del 19.7.2013, disputato due gare nel corso della stagione sportiva 2014/2015 della Fase primaverile campionato Allievi Regionali “A” - C.R. Emilia Romagna, nelle fila della società U.S. AUDACE, senza averne titolo in quanto non tesserato; − Romano BONAZZI, per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle NOIF, svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società U.S. AUDACE in occasione di due gare nel corso della stagione sportiva 2014/2015 - Fase primaverile campionato Allievi Regionali “A”- C.R. Emilia Romagna, in cui è stato impiegato senza averne titolo, in quanto non tesserato, il calciatore Armando HASA, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare posizione del calciatore stesso consegnate ai Direttori di Gare; − la società U.S. AUDACE per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 , comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Armando HASA, Romano BONAZZI e Maurizio BONGIORNI nell’interesse della società U.S. AUDACE in qualità di Presidente; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di una giornata di squalifica in Campionato nei confronti del Sig. Armando HASA, di gg. 30 di inibizione nei confronti del Sig. Romano BONAZZI e di 1 punto di penalizzazione in classifica e di € 100,00 di ammenda nei confronti della società U.S. AUDACE; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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