FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 267A del 14/05/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da:MUGNAROLI-BULLINI-SANTARCANELO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 267A del 14/05/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da:MUGNAROLI-BULLINI-SANTARCANELO Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 68 pf 14-15 adottato nei confronti dei Sigg. Glauco MUGNAROLI, allenatore della società SANTARCANGELO CALCIO S.r.l., Angelo BULLINI, allenatore della società SANTARCANGELO CALCIO S.r.l. e della società SANTARCANGELO CALCIO S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta: − Glauco MUGNAROLI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale N. 1 della stagione sportiva 2013/2014 del Settore Giovanile e Scolastico, organizzato dei “provini” dietro la copertura di un torneo estivo, non autorizzato dalla F.I.G.C. a cui hanno partecipato calciatori della categoria “Giovanissimi 2001”; − Angelo BULLINI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale N. 1 della stagione sportiva 2013/2014 del Settore Giovanile e Scolastico, organizzato dei “provini” dietro la copertura di un torneo estivo, non autorizzato dalla F.I.G.C. a cui hanno partecipato calciatori della categoria “Giovanissimi 2001”; − la società SANTARCANGELO CALCIO S.r.l. per responsabilità oggettiva; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Glauco MUGNAROLI, Angelo BULLINI e Roberto BROLLI nell’interesse della società SANTARCANGELO CALCIO S.r.l. in qualità di Legale Rappresentante; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di gg. 30 di squalifica e/o inibizione nei confronti del Sig. Glauco MUGNAROLI, di gg. 30 di squalifica e/o inibizione nei confronti del Sig. Angelo BULLINI e di € 2.000,00 di ammenda nei confronti della società SANTARCANGELO CALCIO S.r.l.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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