FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 272A del 18/05/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MURATI – MANZELLI – ASD POL VILLAMARINA
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 272A del 18/05/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MURATI - MANZELLI - ASD POL VILLAMARINA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 470pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Denis MURATI, calciatore della società A.S.D. POL. VILLAMARINA, del Sig. Oscar MANZELLI, dirigente accompagnatore della società A.S.D. POL. VILLAMARINA e della società A.S.D. POL. VILLAMARINA avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Denis MURATI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e n. 61, delle N.O.I.F., partecipato in posizione irregolare, perché non tesserato con la società A.S.D. POL. VILLAMARINA, alla gara VILLAMARINA – TRE MARTIRI del 18/01/2015 del campionato allievi provinciali stagione sportiva 2014/15; Sig. Oscar MANZELLI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e n. 61, delle N.O.I.F., sottoscritto la distinta della gara VILLAMARINA – TRE MARTIRI del 18/01/2015 attestante il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Denis MURATI non fosse tesserato; società A.S.D. POL. VILLAMARINA per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Denis MURATI, dal Sig. Oscar MANZELLI e dal Sig. Massimo BRUNELLI nell’interesse della società A.S.D. POL. VILLAMARINA in qualità di Presidente; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di ammonizione nei confronti del Sig. Denis MURATI, di 15 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Oscar MANZELLI e di 1 punto di penalizzazione in classifica più € 50,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. POL. VILLAMARINA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
