FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 272A del 18/05/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MURATI – MANZELLI – ASD POL VILLAMARINA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 272A del 18/05/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MURATI - MANZELLI - ASD POL VILLAMARINA Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 470pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Denis MURATI, calciatore della società A.S.D. POL. VILLAMARINA, del Sig. Oscar MANZELLI, dirigente accompagnatore della società A.S.D. POL. VILLAMARINA e della società A.S.D. POL. VILLAMARINA avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Denis MURATI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e n. 61, delle N.O.I.F., partecipato in posizione irregolare, perché non tesserato con la società A.S.D. POL. VILLAMARINA, alla gara VILLAMARINA – TRE MARTIRI del 18/01/2015 del campionato allievi provinciali stagione sportiva 2014/15; Sig. Oscar MANZELLI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e n. 61, delle N.O.I.F., sottoscritto la distinta della gara VILLAMARINA – TRE MARTIRI del 18/01/2015 attestante il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Denis MURATI non fosse tesserato; società A.S.D. POL. VILLAMARINA per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Denis MURATI, dal Sig. Oscar MANZELLI e dal Sig. Massimo BRUNELLI nell’interesse della società A.S.D. POL. VILLAMARINA in qualità di Presidente; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di ammonizione nei confronti del Sig. Denis MURATI, di 15 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Oscar MANZELLI e di 1 punto di penalizzazione in classifica più € 50,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. POL. VILLAMARINA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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