FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 273A del 18/05/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: EFFUSO – RINALDI – SOC FOSSOLO 76

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 273A del 18/05/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: EFFUSO - RINALDI - SOC FOSSOLO 76 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 362pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Francesco EFFUSO, calciatore della società FOSSOLO 76, del Sig. Marco RINALDI, dirigente accompagnatore della società FOSSOLO 76 e della società FOSSOLO 76 avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Francesco EFFUSO per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, partecipato in posizione irregolare, perché non tesserato con la società FOSSOLO 76, alle gare FOSSOLO 76 – PERSICETO del 2.11.2014, LAZZARO CALCIO – FOSSOLO 76 del 9.11.2014, FOSSOLO 76 – SPORTING PIANORESE del 16.11.2014 e LIMIDI – FOSSOLO 76 del 23.11.2014 del Campionato Allievi – fascia B, stagione sportiva 2014/15; Sig. Marco RINALDI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto le distinte delle gare FOSSOLO 76 – PERSICETO del 2.11.2014, LAZZARO CALCIO – FOSSOLO 76 del 9.11.2014, FOSSOLO 76 – SPORTING PIANORESE del 16.11.2014 e LIMIDI – FOSSOLO 76 del 23.11.2014 attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Francesco EFFUSO non fosse tesserato per la società FOSSOLO 76; società FOSSOLO 76 per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco EFFUSO, dal Sig. Marco RINALDI e dal Sig. Piero CHIRCO nell’interesse della società FOSSOLO 76 in qualità di Presidente; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di una giornata di squalifica in Campionato nei confronti del Sig. Francesco EFFUSO, di 45 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Marco RINALDI e di 1 punto di penalizzazione in classifica più € 100,00 di ammenda nei confronti della società FOSSOLO 76; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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