FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 295A del 08/06/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BIANCOLINO – FRENNA – CATALANO – ARDOLINO – D’AVINO
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 295A del 08/06/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BIANCOLINO - FRENNA - CATALANO - ARDOLINO - D'AVINO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 618pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Felice BIANCOLINO, calciatore della società A.S.D. Virtus Volla, del Sig. Mario FRENNA, dirigente accompagnatore della società A.S.D Virtus Volla, Sig. Francesco Paolo CATALANO, dirigente accompagnatore della società A.S.D Virtus Volla, del Sig. Saverio ARDOLINO, dirigente accompagnatore della società A.S.D Virtus Volla, e della società A.S.D. VIRTUS VOLLA avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Felice BIANCOLINO, per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e 22, comma 6, del C.G.S., partecipato irregolarmente nelle file della società A.S.D. Virtus Volla alle gare valevoli per la Coppa Italia Dilettanti: Volla – Herculaneum del 21.1.2015, Herculaneum – Volla del 7.1.2015, San Giorgio – Volla del 17.12.2014, Volla – San Giorgio del 3.12.2014, Volla – Soccer Stasia del 18.11.2014, Soccer Stasia – Volla del 5.11.2014, Portici 1906 – Volla del 15.10.2014, Volla – Portici 1906 dell’1.10.2014, Volla – Vico del 17.9.2014, Mons. Procitha – Volla del 6.9.2014, malgrado in quel momento pendesse ancora a suo carico un residuo di una giornata di squalifica inflittagli dal G.S. nel corso di una gara di Coppa Italia Stagione Sportiva 2012 – 2013 ; Sig. Mario FRENNA, per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., inserito nelle distinte delle gare Herculaneum – Volla del 7.1.2015, San Giorgio – Volla del 17.12.2014, Soccer Stasia – Volla del 5.11.2014, Portici 1906 – Volla del 15.10.2014, il nome del calciatore Felice Biancolino, benché non avesse titolo a partecipare alle suddette gare poiché gravato da un turno di squalifica residuo; Sig. Francesco Paolo CATALANO per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., inserito nelle distinte delle gare Volla – San Giorgio del 3.12.2014, Volla – Portici 1906 dell’1.10.2014, Volla – Vico del 17.9.2014, Mons. Procitha – Volla del 6.9.2014, il nome del calciatore Felice Biancolino, benché non avesse titolo a partecipare alle suddette gare poiché gravato da un turno di squalifica residuo; Sig. Saverio ARDOLINO per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., inserito nelle distinte delle gare Volla – Herculaneum del 21.1.2015, Volla – Soccer Stasia del 18.11.2014, il nome del calciatore Felice Biancolino, benché non avesse titolo a partecipare alle suddette gare poiché gravato da un turno di squalifica residuo; A.S.D. VIRTUS VOLLA per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Felice BIANCOLINO, dal Sig. Mario FRENNA, dal Sig. Francesco Paolo CATALANO, dal Sig. Saverio ARDOLINO e dal Sig. Luigi D’AVINO nell’interesse della società A.S.D. VIRTUS VOLLA in qualità di Presidente; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica in Campionato nei confronti del Sig. Felice BIANCOLINO, di 60 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Mario FRENNA, di 60 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Francesco Paolo CATALANO, di 30 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Saverio ARDOLINO e di esclusione dalla Coppa Italia Regionale e € 200,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. VIRTUS VOLLA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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