FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 302A del 09/06/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da:ANDREA CAPPELLI – ASD BELLANI

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 302A del 09/06/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da:ANDREA CAPPELLI - ASD BELLANI Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 418pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Andrea CAPPELLI, Dirigente della società POL. A. BELLANI A.S.D. e della società POL. A. BELLANI A.S.D. avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Andrea CAPPELLI, violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver tenuto al termine della gara Bellani – Oltrera del 1°.11.2014, un comportamento contrario ai principi di lealtà e correttezza omettendo di riferire all’arbitro il nominativo del Sig. Walter Lorenzoni, a lui noto in quanto collaboratore della società, che aveva tenuto nei confronti dello stesso direttore di gara un comportamento minaccioso e irriguardoso, benché questi ne avesse fatto richiesta; società POL. A. BELLANI A.S.D. per responsabilità oggettiva; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea CAPPELLI e dal Sig. Flavio Guidi nell’interesse della società POL. A. BELLANI A.S.D. in qualità di Presidente e rappresentante legale pro tempore; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 30 giorni di inibizione nei confronti Sig. Andrea CAPPELLI e € 133,33 di ammenda nei confronti della società POL. A. BELLANI A.S.D.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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