FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 308A del 16/06/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GIANNI FILIPPI – ASD REAL MIRAMARE
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 308A del 16/06/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GIANNI FILIPPI - ASD REAL MIRAMARE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 539pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Gianni FILIPPI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD REAL MIRAMARE e della società ASD REAL MIRAMARE, avente ad oggetto la seguente condotta: Gianni FILIPPI, violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del Codice di Giustizia Sportiva per non aver pagato all’allenatore, sig. Paolo Righi, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 21.06.2014 (Vertenza n. 46/34), pubblicata con C.U. n. 6 S.S. 2013/2014, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; ASD REAL MIRAMARE, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianni FILIPPI in proprio e nell’interesse della società ASD REAL MIRAMARE, in qualità di Presidente; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 4 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Gianni FILIPPI e della penalizzazione di 1 punto in classifica e l’ammenda di € 500,00 nei confronti della società ASD REAL MIRAMARE; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
