FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 313A del 18/06/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MOGENTALE P – CAVEDON – GASPARIN – MOGENTALE G – DA PRA’ – AC GIAVENALE ASD
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 313A del 18/06/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MOGENTALE P - CAVEDON - GASPARIN - MOGENTALE G - DA PRA' - AC GIAVENALE ASD
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 711pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Paolo MOGENTALE, calciatore della società A.C. GIAVENALE A.S.D., del Sig. Cristiano CAVEDON, Dirigente Accompagnatore della società A.C. GIAVENALE A.S.D., del Sig. Giorgio GASPARIN, Dirigente Accompagnatore della società A.C. GIAVENALE A.S.D., del Sig. Giordano MOGENTALE, Dirigente Accompagnatore della società A.C. GIAVENALE A.S.D., del Sig. Stefano DA PRÀ, Dirigente Accompagnatore della società A.C. GIAVENALE A.S.D. e della società A.C. GIAVENALE A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Paolo MOGENTALE per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, partecipato in posizione irregolare, perché al momento non tesserato con la società A.C. GIAVENALE A.S.D., alle gare GAZZO – GIAVENALE del 21.09.2014, GIAVENALE – NEW TEAM SS TRINITÀ del 28.09.2014, ASIAGO CALCIO ALTIPIANO – GIAVENALE del 05.10.2014, GIAVENALE – R. TONIOLO del 12.10.2014, LONGA 90 – GIAVENALE del 19.10.2014, GIAVENALE – BREGANZE del 26.10.2014, GIAVENALE – LAMPO 1945 del 02.11.2014, S.P.F. POZZOLEONE – GIAVENALE del 9.11.2014, GIAVENALE – ZANÈ del 16.11.2014, GIAVENALE – ROPPAMPIA del 30.11.2014, GIAVENALE – LAKOTA CALCIO del 14.12.2014, GIAVENALE – GAZZO del 25.01.2015, NEW TEAM SS TRINITÀ - GIAVENALE dell’1.02.2015, GIAVENALE – LONGA 90 dell’1.03.2015, BREGANZE – GIAVENALE dell’8.03.2015 e LAMPO 1945 – GIAVENALE del 15.03.2015 del Campionato di 3^ categoria, stagione sportiva 2014/15; Sig. Cristiano CAVEDON per aver, in violazione agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto le distinte delle gare GAZZO - GIAVENALE del 21.09.2014, ASIAGO CALCIO ALTIPIANO – GIAVENALE del 05.10.2014, GIAVENALE – ZANÈ del 16.11.2014 e BREGANZE – GIAVENALE dell’ 8.03.2015 attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Paolo MOGENTALE non fosse tesserato; Sig. Giorgio GASPARIN per aver, in violazione agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto le distinte delle gare GIAVENALE – NEW TEAM TRINITÀ del 28.09.2014, GIAVENALE – R. TONIOLO del 12.10.2014, LONGA 90 – GIAVENALE del 19.10.2014, GIAVENALE – BREGANZE del 26.10.2014, GIAVENALE – LAMPO 1945 del 2.11.2014, SPF POZZOLEONE – GIAVENALE del 9.11.2014, GIAVENALE – ROPPAMPIA del 30.11.2014, GIAVENALE – GAZZO del 25.01.2015, NEW TEAM SS TRINITÀ – GIAVENALE dell’1.02.2015 e GIAVENALE – LONGA 90 dell’1.03.2015 attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Paolo MOGENTALE non fosse tesserato; Sig. Giordano MOGENTALE per aver, in violazione agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto la distinta della gara GIAVENALE – LAKOTA CALCIO 2 del 14.12.2014 attestante il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Paolo MOGENTALE non fosse tesserato; Sig. Stefano DA PRÀ per aver, in violazione agli artt. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto la distinta della gara LAMPO 1945 - GIAVENALE del 15.03.2015 attestante il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Paolo MOGENTALE non fosse tesserato; società A.C. GIAVENALE A.S.D. per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo MOGENTALE, dal Sig. Cristiano CAVEDON, dal Sig. Giorgio GASPARIN, dal Sig. Giordano MOGENTALE, dal Sig. Stefano DA PRÀ e dal Sig. Ennio CISCATO nell’interesse della società A.C. GIAVENALE A.S.D. in qualità di Presidente; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 3 giornate di squalifica nei confronti del Sig. Paolo MOGENTALE, di 40 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Cristiano CAVEDON, di 100 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Giorgio GASPARIN, di 10 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Giordano MOGENTALE, di 10 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Stefano DA PRÀ e di 3 punti di penalizzazione in classifica nel Campionato di competenza della stagione sportiva 2015/2016 più € 300,00 di ammenda nei confronti della società A.C. GIAVENALE A.S.D.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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