FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 62A del 24/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: RAMPIN-LOGIUDICE-GOBBATO-POLVERARA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 62A del 24/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: RAMPIN-LOGIUDICE-GOBBATO-POLVERARA Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 733 pf 14-15 adottato nei confronti dei Sigg.ri Grazioso RAMPIN, Riccardo LO GIUDICE, Monica GOBBATO, dirigenti accompagnatori ufficiali della società A.S.D. PONTE SN POLVERARA e della società A.S.D. PONTE SN POLVERARA, avente ad oggetto la seguente condotta: − Grazioso RAMPIN per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto le distinte di alcune gare del Campionato Provinciale Giovanile Padova 2014/2015 attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, ciò malgrado il calciatore Barbieri Andrea non ne avesse titolo in quanto al momento non tesserato per la A.S.D. PONTE SN POLVERARA; − Riccardo LO GIUDICE per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto le distinte di alcune gare del Campionato Provinciale Giovanile Padova 2014/2015 attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, ciò malgrado il calciatore Barbieri Andrea non ne avesse titolo in quanto al momento non tesserato per la A.S.D. PONTE SN POLVERARA; − Monica GOBBATO per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto le distinte di alcune gare del Campionato Provinciale Giovanile Padova 2014/2015 attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, ciò malgrado il calciatore Barbieri Andrea non ne avesse titolo in quanto al momento non tesserato per la A.S.D. PONTE SN POLVERARA; − società A.S.D. PONTE SN POLVERARA per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dei Sigg.ri Grazioso RAMPIN, Riccardo LO GIUDICE, Monica GOBBATO e Pierangelo CAPUZZO, nell’interesse della società in qualità di Presidente della società A.S.D. PONTE SN POLVERARA; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 40 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Grazioso RAMPIN, di 10 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Riccardo LO GIUDICE, di 90 giorni di inibizione nei confronti della Sig.ra Monica GOBBATO e di 5 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel Campionato Giovanissimi 2015/2016 ed € 200,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. PONTE SN POLVERARA. Si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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