FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 64A del 27/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da:AULICINO-SAVELLONI-PIRAS-DIPETRA-PROCALCIOFERENTINO
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 64A del 27/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da:AULICINO-SAVELLONI-PIRAS-DIPETRA-PROCALCIOFERENTINO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 231 pf 14-15 adottato nei confronti dei Sigg.ri Gabriele AULICINO, Daniele PIRAS, Gianmarco SAVELLONI, calciatori della società A.S.D. PROCALCIO FERENTINO e del Sig. Ivan DI PIETRA, dirigente accompagnatore della società A.S.D. PROCALCIO FERENTINO e della società A.S.D. PROCALCIO FERENTINO, avente ad oggetto la seguente condotta: Gabriele AULICINO per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia, giocato con generalità false una gara del campionato Juniores Regionale 2014/2015, nelle fila della società A.S.D. PROCALCIO FERENTINO; Daniele PIRAS per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia, giocato con un documento riportante la data di nascita contraffatta quattro gare del campionato Juniores Regionale 2014/2015, nelle fila della società A.S.D. PROCALCIO FERENTINO; Gianmarco SAVELLONI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia, giocato con un documento riportante la data di nascita contraffatta tre gare del campionato Juniores Regionale 2014/2015, nelle fila della società A.S.D. PROCALCIO FERENTINO; Ivan DI PIETRA per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva nonché dell’art. 61 delle N.O.I.F., sottoscritto, quale dirigente accompagnatore, le distinte ufficiali di due gare del campionato Juniores Regionale 2014/2015 nelle quali sono stati inseriti i nominativi dei calciatori AULICINO, PIRAS e SAVELLONI falsificando le date di nascita per consentirne la partecipazione e nel caso del calciatore AULICINO contraffacendone l’identità personale; e per aver fatto partecipare ad una gara un calciatore non tesserato; società A.S.D. PROCALCIO FERENTINO per responsabilità oggettiva; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva formulata dai Sigg.ri Gabriele AULICINO, Daniele PIRAS, Gianmarco SAVELLONI e Ivan DI PIETRA e dal Sig. Antonio CIUFFARELLA nell’interesse, quale legale rappresentante, della società A.S.D. PROCALCIO FERENTINO; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 40 giorni di squalifica nei confronti del Sig. Gabriele AULICINO, di 3 mesi di squalifica nei confronti del Sig. Daniele PIRAS, di 2 mesi di squalifica nei confronti del Sig. Gianmarco SAVELLONI, di 4 mesi di squalifica nei confronti del Sig. Ivan DI PIETRA e di euro 500,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. PROCALCIO FERENTINO. Si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
