FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 65A del 27/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da:MANNIELLO-JUVESTABIA
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 65A del 27/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da:MANNIELLO-JUVESTABIA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 987 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Francesco MANNIELLO, legale rappresentante della società S.S. JUVE STABIA S.R.L. e della società S.S. JUVE STABIA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta: Francesco MANNIELLO per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e dell’art. 5, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, pubblicamente reso dichiarazioni lesive dell’onorabilità e della reputazione del Presidente della LegaPro e diffamatorie della Lega stessa; società S.S. JUVE STABIA S.R.L. per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S.; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata del Sig. Francesco MANNIELLO nell’interesse proprio e della società S.S. JUVE STABIA S.R.L. in qualità di presidente; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 30 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Francesco MANNIELLO e di euro 4.000,00 di ammenda nei confronti società S.S. JUVE STABIA S.R.L.. Si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
