FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 66A del 27/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FANTINI-RIVIERADIROMAGNA
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 66A del 27/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FANTINI-RIVIERADIROMAGNA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 875 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Maurizio FANTINI, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA e della società A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA, avente ad oggetto la seguente condotta: Maurizio FANTINI per non aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. e all’art. 8, commi 9 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, pagato, entro il termine stabilito, alla calciatrice Monika SINKA le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. con decisione prot. 58/CAE del 2.12.2014; società A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA per responsabilità diretta; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata del Sig. Maurizio FANTINI nell’interesse proprio e della società A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA in qualità di presidente; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 4 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Maurizio FANTINI e di 1 punto di penalizzazione in classifica ed euro 200,00 di ammenda nei confronti società A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA. Si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
