FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 68A del 27/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CHILELLI-LAZIO C-5
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 68A del 27/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CHILELLI-LAZIO C-5
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 767 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Daniele CHILELLI, Presidente della società ASD S.S. LAZIO C5 e della società ASD S.S. LAZIO C5, avente ad oggetto la seguente condotta: Daniele CHILELLI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 48, comma 3 delle N.O.I.F., fatto schierare la formazione juniores anziché la formazione titolare o quella ritenuta migliore, quale forma di protesta dopo una decisione del Giudice Sportivo, in occasione della gara A.S.D. Luparense C5- ASD S.S. LAZIO C5 del 29.3.2015, valida per il Campionato Nazionale Serie A di Calcio A5; società ASD S.S. LAZIO C5 per responsabilità diretta, vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata del Sig. Daniele CHILELLI nell’interesse proprio e della società ASD S.S. LAZIO C5 in qualità di Legale rappresentante; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 4 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Daniele CHILELLI e di euro 1.000,00 di ammenda nei confronti società ASD S.S. LAZIO C5. Si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
