FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 68A del 27/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CHILELLI-LAZIO C-5

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 68A del 27/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CHILELLI-LAZIO C-5 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 767 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Daniele CHILELLI, Presidente della società ASD S.S. LAZIO C5 e della società ASD S.S. LAZIO C5, avente ad oggetto la seguente condotta: Daniele CHILELLI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 48, comma 3 delle N.O.I.F., fatto schierare la formazione juniores anziché la formazione titolare o quella ritenuta migliore, quale forma di protesta dopo una decisione del Giudice Sportivo, in occasione della gara A.S.D. Luparense C5- ASD S.S. LAZIO C5 del 29.3.2015, valida per il Campionato Nazionale Serie A di Calcio A5; società ASD S.S. LAZIO C5 per responsabilità diretta, vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata del Sig. Daniele CHILELLI nell’interesse proprio e della società ASD S.S. LAZIO C5 in qualità di Legale rappresentante; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 4 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Daniele CHILELLI e di euro 1.000,00 di ammenda nei confronti società ASD S.S. LAZIO C5. Si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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