FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 69A del 27/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CALCIATORI NOCERINA
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 69A del 27/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CALCIATORI NOCERINA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 430 pf 13-14 adottato nei confronti dei Sigg.ri, Luigi CASTALDO, Emanuele CATANIA, Alfonso CAMORANI, Marco IOVINE e Andrea MUSACCO, tutti tesserati della A.S.G. NOCERINA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta: Luigi CASTALDO per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l’A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 compensi in nero per euro 98.825,00 di cui euro 39.925,00 dalla P.M.CO. S.R.L., euro 51.650,00 dalla TIRRENIA COSTRUZIONI S.R.L. ed euro 7.250,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA, tutte società direttamente riconducibili ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che al momento dei fatti ricoprivano la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.; Emanuele CATANIA per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l’A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 compensi in nero per euro 35.250,00 di cui euro 27.850,00 dalla P.M.CO. S.R.L., euro 1.500,00 dalla TRADING COMPANY 2 S.R.L. ed euro 5.900,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA, tutte società direttamente riconducibili ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che al momento dei fatti ricoprivano la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L; Alfonso CAMORANI per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l’A.G.S. NOCERINA S.R.L., nella stagione sportiva 2009/2010 compensi in nero per euro 35.000,00 dalla TRADING COMPANY 2 S.R.L. società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che al momento dei fatti ricoprivano la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.; Marco IOVINE per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l’A.G.S. NOCERINA S.R.L., nella stagione sportiva 2009/2010 compensi in nero per euro 21.189,00 dalla TRADING COMPANY 2 S.R.L. società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che al momento dei fatti ricoprivano la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.; Andrea MUSACCO, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l’A.G.S. NOCERINA S.R.L., nella stagione sportiva 2009/2010 compensi in nero per euro 15.000,00 dalla TRADING COMPANY 2 S.R.L. società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che al momento dei fatti ricoprivano la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dei Sigg. Luigi CASTALDO, Emanuele CATANIA, Alfonso CAMORANI, Marco IOVINE e Andrea MUSACCO; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 4 mesi di squalifica ed euro 24.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Luigi CASTALDO, di 20 giorni di squalifica ed euro 6.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Emanuele CATANIA, di 20 giorni di squalifica ed euro 6.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Alfonso CAMORANI, di 1 giornata di squalifica ed euro 1.333,00 di ammenda nei confronti del Sig. Marco IOVINE e di 2 giornate di squalifica ed euro 2.667,00 di ammenda nei confronti del Sig. Andrea MUSACCO. Si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
