FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 92/A del 10/08/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CHIRICALLO-ARENA-NICKBARI
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 92/A del 10/08/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CHIRICALLO-ARENA-NICKBARI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 777 pf 14-15 adottato nei confronti dei Sigg.ri Francesco CHIRICALLO, allenatore professionista di 2^ categoria, Cyntia ARENA, Presidente della società A.S.D. NICK CALCIO BARI e della società A.S.D. NICK CALCIO BARI, avente ad oggetto la seguente condotta: Francesco CHIRICALLO per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia, in riferimento agli artt. 38, comma 1 e 41, comma 1 del vigente Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione all’art. 38, commi 1 e 4 delle N.O.I.F., svolto attività tecnica, nella stagione sportiva 2013/2014, a favore della società A.S.D. NICK BARI, seppur non in costanza di tesseramento con la stessa; Cyntia ARENA per non aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia, in relazione all’art. 38, comma 1 e 4 delle N.O.I.F., impedito la violazione ascrivibile al Sig. Francesco CHIRICALLO; società A.S.D. NICK CALCIO BARI per responsabilità diretta ed oggettiva; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Francesco CHIRICALLO, Cyntia ARENA nell’interesse proprio e della società A.S.D. NICK CALCIO BARI, nella qualità di Presidente pro-tempore; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 2 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Francesco CHIRICALLO, di 40 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Cyntia ARENA e di euro 150,00 nei confronti della società A.S.D. NICK CALCIO BARI. Si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
