FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 93/A del 10/08/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BELLINI-MARMO-GRUGLIASCO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 93/A del 10/08/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BELLINI-MARMO-GRUGLIASCO Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 778 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Italo BELLINI, allenatore dilettante di terza categoria, Felice MARMO, Presidente della società A.D.P. BSR GRUGLIASCO e della società A.D.P. BSR GRUGLIASCO, avente ad oggetto la seguente condotta: Italo BELLINI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia, in relazione agli artt. 38, comma 1 e 41, comma 1 del vigente Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione all’art. 38, commi 1 e 4 delle N.O.I.F., prestato la propria attività, nella stagione sportiva 2014/2015, a favore della società SPRING TEAM CALCIO A CINQUE e A.D.P. BSR GRUGLIASCO, seppur in costanza di tesseramento solamente con la prima, dalla quale rassegnava le proprie di ottobre 2014, per poi iniziare un’attività collaborativa con la seconda sin dal gennaio 2015; Felice MARMO per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia, in relazione agli art. 38, comma 1 e 4 delle N.O.I.F., permesso o, comunque, non vigliato opportunamente sulla violazione ascrivibile al Sig. Italo BELLINI; società A.D.P. BSR GRUGLIASCO per responsabilità diretta ed oggettiva; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Italo BELLINI, dal Sig. Felice MARMO nell’interesse proprio e della società A.D.P. BSR GRUGLIASCO, nella qualità di Presidente pro-tempore; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni 40 giorni di squalifica nei confronti del Sig. Italo BELLINI, di 40 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Felice MARMO e di euro 150,00 nei confronti della società A.D.P. BSR GRUGLIASCO. Si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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