FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 97/A del 11/08/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: RIDOLFI-TORELLI

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 97/A del 11/08/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: RIDOLFI-TORELLI Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 749 pf 12-13 adottato nei confronti dei Sigg.ri Giacomo RIDOLFI e Alberto TORELLI, calciatori all’epoca dei fatti tesserati per la società S.S.D. VIS PESARO 1898 A R.L., avente ad oggetto la seguente condotta: Giacomo RIDOLFI per essersi, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori, avvalso delle prestazioni professionali dell’Avv. Donato Di Campli, il quale avrebbe svolto per lo stesso attività riconducibile a quello di Agente, senza rispettare altresì le formalità prescritte per il conferimento dell’incarico medesimo, concorrendo con il predetto Avvocato nel dare causa alle anzidette violazioni regolamentari; Alberto TORELLI per essersi, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori, avvalso delle prestazioni professionali dell’Avv. Donato Di Campli, il quale avrebbe svolto per lo stesso attività riconducibile a quello di Agente, senza rispettare altresì le formalità prescritte per il conferimento dell’incarico medesimo, concorrendo con il predetto Avvocato nel dare causa alle anzidette violazioni regolamentari; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Giacomo RIDOLFI e Alberto TORELLI; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di due giornate di squalifica nei confronti del Sig. Giacomo RIDOLFI e di due giornate di squalifica nei confronti del Sig. Alberto TORELLI. Si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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