FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 99/A del 11/08/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: D’ANNA-MARCIANISE

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 99/A del 11/08/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: D'ANNA-MARCIANISE Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 884 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Raffaele D’ANNA, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. PROGREDITUR MARCIANISE e della società A.S.D. PROGREDITUR MARCIANISE, avente ad oggetto la seguente condotta: Raffaele D’ANNA per non aver, in violazione dell’art. 10, comma 3 bis, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al punto 2, pagina 1 del Comunicato Ufficiale n. 138 della Lega Nazionale Dilettanti del 26 maggio 2014, provveduto a depositare, entro il termine dell’11 luglio 2014, copia del verbale dell’assemblea con attribuzione delle cariche sociali per la stagione 2014/2015; società A.S.D. PROGREDITUR MARCIANISE per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata del Sig. Raffaele D’ANNA nell’interesse proprio e della società A.S.D. PROGREDITUR MARCIANISE, in qualità di legale rappresentante; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 14 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Raffaele D’ANNA e di euro 667,00 di ammenda nei confronti società A.S.D. PROGREDITUR MARCIANISE. Si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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