FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 104/A del 17/08/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da:FASSONE – RUSCA – ABOUBACAR – FC INTER

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 104/A del 17/08/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da:FASSONE - RUSCA - ABOUBACAR - FC INTER Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 453 pf 14-15 adottato nei confronti dei Sig.ri MARCO FASSONE in qualità di Direttore Generale della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO, GIULIANO RUSCA in qualità di Responsabile dell’Attività di Base per la società F.C. INTERNAZIONALE MILANO, SAKHO ABOUBACAR tesserato in qualità di giovane calciatore per la società FC INTERNAZIONALE e della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO, avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. MARCO FASSONE per aver: 1) in violazione dell’art. 1bis, comma 1 e dell’art. 10, commi 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 40, comma 3, delle NOIF e degli artt. 7 e 16 dello Statuto, per aver sottoscritto nella qualità di Direttore Generale, con poteri di legale rappresentante della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO, il tesseramento n° SG2237733 depositato presso la Delegazione Provinciale di Milano della FIGC in data 17.10.2013 relativo al giovane calciatore SAKHO ABOUBACAR, nato il 22.11.2002, in assenza dei requisiti previsti da tali norme ed in particolare non ricorrendo il requisito della residenza dell’intero nucleo familiare del calciatore nella Regione Lombardia da almeno sei mesi prima dell’operato tesseramento, senza avere richiesta la necessaria autorizzazione essendo lo stesso proveniente da altra e diversa Regione (Emilia Romagna) e da Provincia non confinante con quella di Milano; 2) in violazione di cui agli art. 1bis, comma 1, e 10, commi 2 e 4, del C.G.S., e all’art. 39, comma 2 delle NOIF e artt. 7 e 16 dello Statuto, per aver sottoscritto nella qualità di Direttore Generale, con poteri di legale rappresentante della società FC INTERNAZIONALE MILANO, il tesseramento n° SG2655469 relativo al giovane calciatore SAKHO ABOUBACAR, nato il 22.11.2002, successivamente depositato presso la Delegazione Provinciale di Milano della FIGC in data 25.08.2014, senza che lo stesso sia stato contestualmente sottoscritto anche dalla madre del predetto giovane calciatore, Sig.ra SOUMAH AICHA MAFORY, la quale risulta esercitare la podestà genitoriale unitamente al padre Sig. AMARA SAKHO; 3) violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, commi 2 e 4 del C.G.S., art. 26, comma 1 del Regolamento del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica e agli artt. 31, commi 1 e 3, 96 e 100 delle NOIF e agli artt. 7 e 16 dello Statuto, per aver sottoscritto in data 24.10.2013 nella qualità di Direttore Generale, con poteri di legale rappresentante, della società FC INTERNAZIONALE MILANO, un accordo economico con la U.S. Reggio Calcio ASD attinente al riconoscimento di somme in ragione dell’avvenuto tesseramento del giovane calciatore categoria “esordienti” SAKHO ABOUBACAR, nato il 22.11.2002, in contrasto con la normativa di settore; Sig. GIULIANO RUSCA per aver, in violazione dell’art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione al C.U. n° 1 del predetto SGS, stagione 2013/2014 (art. 2.4 lett. p) e art. 3.6), per aver in qualità di Responsabile dell’Attività di Base della FC INTERNAZIONALE MILANO, sottoposto nell’estate dell’anno 2013 il giovane calciatore tesserato nella categoria “esordienti” SAKHO ABOUBACAR, nato il 22.11.2002, a “provini” ed allenamenti di selezione organizzati dalla società FC INTERNAZIONALE MILANO in assenza delle prescritte autorizzazioni; Sig. SAKHO ABOUBACAR per aver: 1) in violazione dell’art. 1bis, comma 1, e 10, comma 2 , del C.G.S., e dell’art. 40, comma 3, delle NOIF e degli artt. 7 e 16 dello Statuto, per aver sottoscritto in favore della società FC INTERANZIONALE MILANO, il tesseramento n° SG2237733 depositato presso la Delegazione Provinciale di Milano della FIGC in data 17.10.2013, in assenza dei requisiti 2 previsti da tali norme ed in particolare non ricorrendo il requisito della resistenza dell’intero nucleo familiare nella Regione Lombardia da almeno sei mesi prima del citato tesseramento in assenza della necessaria autorizzazione, essendo lo stesso proveniente da altra e diversa Regione (Emilia Romagna) e da Provincia non confinante con quella di Milano; 2) violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1, e 10, comma 2 del C.G.S., e all’art. 39, comma 2 delle NOIF e agli artt. 7 e 16 dello Statuto, per aver sottoscritto in favore della società FC INTERNAZIONALE MILANO il tesseramento n° SG2655469 depositato presso la Delegazione Provinciale di Milano della FIGC in data 28.08.2014, senza che lo stesso sia stato sottoscritto anche dalla madre Sig.ra SOUMAH AICHA MAFORY che risulta esercitare la podestà genitoriale unitamente al padre Sig. AMARA SAKHO; 3) violazione di cui all’art 1bis, comma 1, del C.G.S. e 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione al C.U. n° 1 del predetto Settore Giovanile e Scolastico stagione 2013-2014 (art. 2.4 lett. P) e art. 3.6), per aver, in qualità di calciatore tesserato nella categoria “esordienti” preso parte nell’estate dell’anno 2013 a “provini” ed allenamenti di selezione organizzati dalla società FC INTERNAZIONALE MILANO in assenza delle prescritte autorizzazioni; 4) violazione dell’art. 1bis, commi 1 e 3 del C.G.S., per non essersi presentato alla convocazione disposta dalla Procura Federale per i giorni 7.03.2015, 10.03.2015 e 02.04.2015, senza documentare un legittimo impedimento, ancorché ritualmente convocato sottraendo volontariamente al suddetto procedimento fatti e notizie rilevanti sotto il profilo della disposta attività di indagine; F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. a titolo di responsabilità sia diretta che oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2 del C.G.S. in quanto società di appartenenza dei deferiti al momento della commissione dei fatti; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. MARCO FASSONE in proprio e per conto della società FC INTERNAZIONALE MILANO nella qualità di legale rappresentante, dal Sig. GIULIANO RUSCA e dal Sig. SAKHO ABOUBACAR; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzione di € 14.000,00 nei confronti del Sig. MARCO FASSONE, 40 giorni di inibizione nei confronti del Sig. GIULIANO RUSCA, 4 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2015-2016 nei confronti del Sig. SAKHO ABOUBACAR e € 20.000,00 di ammenda per la società FC INTERNAZIONALE MILANO. si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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