FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 157/A del 15/10/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: EMILIANO MELIS

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 157/A del 15/10/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: EMILIANO MELIS − Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1080 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. EMILIANO MELIS, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2010-2011 per la società A.S.D. SELARGIUS CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta: EMILIANO MELIS per aver, in violazione degli artt. 1, comma 1 vigente all’epoca dei fatti (attualmente art. 1 bis, comma 1), e 8, commi 2 e 11, del C.G.S. e dell’art. 94 delle N.O.I.F., pattuito con il Presidente Sandro Zedda e con la fattiva partecipazione del Dirigente Danilo Melis compensi, o comunque premi, non riportati nel contratto depositato in Lega nella misura di € 23.000,00, consentendo così di ridurre i costi relativi agli oneri fiscali e previdenziali a carico della società ed eludere consapevolmente e volontariamente la normativa federale; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. EMILIANO MELIS; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di squalifica e di € 3.000,00 di ammenda confronti del Sig. EMILIANO MELIS; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it