FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 158/A del 16/10/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FONTANA
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 158/A del 16/10/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FONTANA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 928 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Antonio FONTANA, Arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Latina, avente ad oggetto la seguente condotta: Antonio FONTANA, per avere, in violazione dell’art. 1bis del C.G.S., comma 1, nonché dell’articolo 40, comma 1 e comma 3, lettera h) del Regolamento A.I.A. contenenti rispettivamente gli stessi principi e l’obbligo di corretta refertazione, - al termine della gara NUOVO COS LATINA – VODICE SABAUDIA del 31.1.15, categoria juniores provinciale, da lui diretta - redatto il referto ufficiale di gara, utilizzando una distinta relativa ad altra gara della stessa società, apportandovi varie correzioni per renderla verosimile e segnalando nel referto di avere comminato provvedimenti disciplinari a calciatori diversi da quelli che aveva sanzionato durante la gara; con ciò determinando l’erogazione, da parte del Giudice sportivo di primo grado, delle relative sanzioni; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio FONTANA; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di squalifica nei confronti del Sig. Antonio FONTANA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
