FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 184/A del 09/11/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da:CILLUFFO – CAPPELLO – ASD BALESTRATE

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 184/A del 09/11/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da:CILLUFFO – CAPPELLO – ASD BALESTRATE Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 671 pf 13/14 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonino CILLUFFO, Dirigente della ASD BALESTRATE, Claudio CAPPELLO calciatore della società ASD BALESTRATE e della società ASD BALESTRATE, avente ad oggetto la seguente condotta: Antonino CILLUFFO, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art.1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nel corrispondente art. 1 bis, comma 1, del C.G.S.), anche in riferimento all’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F., perché, in occasione della gara Nubia Libertas – Balestrate (3^ ctg) del 16.02.2014, in qualità di dirigente accompagnatore della società ASD Balestrate, redigeva e sottoscriveva la distinta di gara, inserendo artatamente il nominativo del calciatore Lo Monaco Davide, al fine di permettere la partecipazione sotto falso nome di altro calciatore, Cappello Claudio; Claudio CAPPELLO, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nel corrispondente art. 1 bis, comma 1, del C.G.S.), sia per aver posto in essere comportamenti finalizzati alla propria illegittima partecipazione alla gara Nubia Libertas – Balestrate (3^ ctg) del 16.2.2014, nonostante tesserato per la Soc. ASD Atletico Trappeto, sotto il falso nome di Lo Monaco Davide; sia per aver rappresentato circostanze non veritiere al Collaboratore della Procura federale in occasione della sua audizione avvenuta in data 7.05.2014 ASD BALESTRATE, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S.; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonino CILLUFFO, dal Sig. Claudio CAPPELLO e dal Sig. Giuseppe BOLOGNA nell’interesse della società ASD BALESTRATE, nella qualità di dirigente delegato alla firma; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di inibizione di mesi 6 per il Sig. Antonino CILLUFFO, 6 giornate di squalifica per il Sig. Claudio CAPPELLO e di € 400,00 di ammenda più 2 punti di penalizzazione per la società ASD BALESTRATE. si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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