F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/TFN del 19 Novembre 2015 (61) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE DELLI CARRI (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Calcio Catania Spa, nonché allenatore iscritto all’albo del Settore tecnico, sospeso e iscritto all’albo speciale dei Direttori Sportivi), GIOVANNI LUCA IMPELLIZZERI (all’epoca dei fatti allenatore iscritto all’albo del Settore tecnico), Società CALCIO CATANIA Spa – (nota n. 3174/1064bis pf14-15 SP/mg del 6.10.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/TFN del 19 Novembre 2015
(61) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE DELLI CARRI (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Calcio Catania Spa, nonché allenatore iscritto all’albo del Settore tecnico, sospeso e iscritto all’albo speciale dei Direttori Sportivi), GIOVANNI LUCA IMPELLIZZERI (all’epoca dei fatti allenatore iscritto all’albo del Settore tecnico), Società CALCIO CATANIA Spa - (nota n. 3174/1064bis pf14-15 SP/mg del 6.10.2015).
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, sciogliendo la riserva; ritenuto che la presentazione dell’istanza di ricusazione da parte del difensore del Sig. Daniele Delli Carri, impone la sospensione del procedimento fino alla decisione che viene devoluta ad altro collegio diversamente composto; ritenuto che vanno sospesi i termini del procedimento ai sensi dell’art. 34 bis, comma 5 CGS; P.Q.M. Sospende il presente procedimento in attesa della decisione sulla suddetta istanza di ricusazione che viene devoluta ad altro collegio del TFN-SD diversamente composto; sospende i termini del procedimento ai sensi dell’art. 34 bis, comma 5 CGS. Dispone che il presente procedimento riprenda dopo la decisione sulla istanza di ricusazione.
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