F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/TFN del 19 Novembre 2015 (35) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO BATTINI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pisa 1909 SS Srl), Società AC PISA 1909 SS Srl – (nota n. 2527/38 pf15-16 SP/MS/blp del 15.9.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/TFN del 19 Novembre 2015
(35) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO BATTINI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pisa 1909 SS Srl), Società AC PISA 1909 SS Srl - (nota n. 2527/38 pf15-16 SP/MS/blp del 15.9.2015).
Il deferimento Con atto del 15/9/2015, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: - Il Sig. Carlo Battini, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pisa 1909 SS Srl per rispondere della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 239/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2015/2016, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2015, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 400.000,00; - la Società AC Pisa 1909 SS Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Carlo Battini, legale rappresentante pro-tempore Società AC Pisa 1909 SS Srl. Il Signor Fabrizio Lucchesi, attuale legale rappresentante della Società Sportiva e la AC Pisa 1909 SS Srl hanno fatto pervenire, in data 26/10/2015 una memoria difensiva nella quale, ricostruiti i fatti espongono che in data 15/8/2015 quote rappresentative il 100% del capitale sociale della AC Pisa 1909 SS Srl sono state cedute in favore della Carrara Holding Srl il cui legale rappresentante è il Sig. Fabrizio Lucchesi, oggi amministratore unico della deferita. Evidenziano altresì che l’illecito è stato compiuto dalla precedente gestione, senza con ciò voler “porre in discussione il principio di responsabilità vicaria sancito dall’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva”, ma al fine di valutare quanto sopra per la quantificazione della sanzione da irrogare. Segnalano inoltre che, all’atto della violazione, la Società sportiva versava in uno stato di sofferenza economica ed incertezza e la iscrizione al campionato di Lega Pro 2015/2016 è stata possibile grazie all’intervento di istituzioni locali e partner commerciali i quali hanno permesso, attraverso il loro contributo, il deposito della richiesta fideiussione in lievissimo ritardo rispetto alla tempistica federale. Concludono chiedendo il proscioglimento dei deferiti dagli addebiti contestati ovvero, in subordine l’applicazione della sanzione ritenuta di giustizia e comunque contenuta nei limiti dell’ammenda. Il patteggiamento Alla riunione del 29.10.2015 il Signor Carlo Battini con la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS. Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non ha formulato osservazioni. In data 17.11.2015, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, il suddetto accordo. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Carlo Battini ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS: [“pena base per il Sig. Carlo Battini, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 4 (quattro)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” Il procedimento è proseguito per la Società deferita. Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per la Società AC Pisa 1909 SS Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella attuale stagione sportiva. È altresì comparso il difensore della AC Pisa 1909 SS Srl, il quale si è riportato agli argomenti difensivi esposti nella memoria ritualmente depositata, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti. Ed infatti, la comunicazione Co.Vi.So.C in data 10.8.2015 evidenzia, nell’allegato 2 redatto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, che la Società non ha depositato, ai sensi del Titolo I del Com. Uff. 239/A del 27.4.2015, la fidejussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 400.000,00 entro il termine del 30.6.2015. È quindi accertata la violazione dell’art. 10, comma 3 del CGS in relazione al titolo I par. I lett. d, punto 8 del Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015 ai fini del rilascio della licenza nazionale per l’ammissione al campionato professionistico Lega Pro 2015-16, con conseguente responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, della AC Pisa 1909 SS Srl. Non possono trovare accoglimento le difese della Società deferita in quanto risultano irrilevanti per l’Ordinamento sportivo ed il rispetto dei termini ivi previsti, sia la cessione delle quote rappresentative il 100% del capitale sociale della AC Pisa SS Srl sia lo stato di difficoltà economica in cui la stessa versava prima dell’intervento della attuale compagine sociale. L’accertato compimento degli illeciti comporta l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) a carico del Sig. Carlo Battini. Infligge alla Società AC Pisa 1909 SS Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella attuale stagione sportiva.
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