F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/TFN del 19 Novembre 2015 (40) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE TRAPANI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Paganese Calcio 1926 Srl), Società PAGANESE CALCIO 1926 Srl – (nota n. 2597/32 pf15-16 SP/MS/blp del 17.9.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/TFN del 19 Novembre 2015
(40) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE TRAPANI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Paganese Calcio 1926 Srl), Società PAGANESE CALCIO 1926 Srl - (nota n. 2597/32 pf15-16 SP/MS/blp del 17.9.2015).
Il deferimento Con atto del 17/9/2015, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: - il Sig. Raffaele Trapani, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Paganese Calcio 1926 Srl per rispondere della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 239/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2015/2016, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2015, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 400.000,00; - la Società Paganese Calcio 1926 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Raffaele Trapani, legale rappresentante pro-tempore Società Paganese Calcio 1926 Srl. Il Signor Raffaele Trapani e la Società Paganese Calcio 1926 Srl non hanno fatto pervenire memorie difensive. Il patteggiamento Alla riunione del 29.10.2015 il Signor Raffaele Trapani con la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS. Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non ha formulato osservazioni. In data 17.11.2015, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, il suddetto accordo. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Raffaele Trapani ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS: [“pena base per il Sig. Raffaele Trapani sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 4 (quattro)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” Il procedimento è proseguito per la Società Paganese Calcio 1926 Srl Alla riunione odierna la Procura Federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per la Società Paganese Calcio 1926 Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella attuale stagione sportiva. È altresì comparso il difensore della Società Paganese Calcio 1926 Srl, il quale ha argomentato in favore del sodalizio sportivo, concludendo per il proscioglimento dello stesso dagli illeciti ascritti. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti. Ed infatti, la comunicazione Co.Vi.So.C in data 10.8.2015 evidenzia, nell’allegato 2 redatto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, che la Società non ha depositato, ai sensi del Titolo I del Com. Uff. 239/A del 27.4.2015, la fidejussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 400.000,00 entro il termine del 30.6.2015. È quindi accertata la violazione dell’art. 10, comma 3 del CGS in relazione al Titolo I par. I lett. d, punto 8 del Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015 ai fini del rilascio della licenza nazionale per l’ammissione al campionato professionistico Lega Pro 2015-16, con conseguente responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, della Paganese Calcio 1926 Srl L’accertato compimento degli illeciti comporta l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) a carico del Sig. Raffaele Trapani. Infligge alla Società Paganese Calcio 1926 Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella attuale stagione sportiva.
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