F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 036/TFN del 26 Novembre 2015 (80) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FELICE BELLOLI (all’epoca dei fatti Presidente della Lega Nazionale Dilettanti) – (nota n. 4071/779 pf14-15 SP/blp del 28.10.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 036/TFN del 26 Novembre 2015
(80) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FELICE BELLOLI (all’epoca dei fatti Presidente della Lega Nazionale Dilettanti) - (nota n. 4071/779 pf14-15 SP/blp del 28.10.2015).
Il deferimento Con provvedimento Prot. 4071/779pf14 - 15/SP/blp del 28 ottobre 2015, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, il Sig. Felice Belloli, all’epoca dei fatti Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, per aver rivolto, in molteplici occasioni, inopportuni apprezzamenti e volgari espressioni a sfondo sessuale all’indirizzo di alcune dipendenti della Lega Nazionale Dilettanti, ingenerando nelle stesse sentimenti di disagio e disapprovazione, repressi in ragione della posizione di sovraordinazione rivestita dal medesimo Sig. Belloli in quanto Presidente della predetta Lega; nonché, infine, per aver fatto, in più occasioni, apprezzamenti espliciti sul seno procace di alcune dipendenti della LND. Le memorie difensive Nei termini di rito la difesa ha fatto pervenire memoria ex art. 32 ter CGS, in buona sostanza ammettendo di aver utilizzato le espressioni di cui all’atto di deferimento, ma anche precisando che le stesse erano prive di malevola intenzione, e pertanto da ritenersi assolutamente inoffensive. In fin dei conti, secondo il Belloli, le frasi oggetto di contestazione dovevano essere qualificate semplici battute sprovviste di secondo fine e/o significato recondito, men che mai atti molesti. Tanto è vero che all’epoca dei fatti alcuna lamentela gli era stata rivolta, almeno sino all’aprile del 2015, quando le signore Locusta e Miragoli, che pur in un primo momento avevano accettato battute, doppi sensi e comunque il discutibile modo di fare del Presidente della Lega, a fronte del mancato rinnovo del contratto loro riferito, si determinavano a denunciare i fatti quale conseguenza patita per non aver ceduto alle avances sessuali dell’alto dirigente. La detta conclusione, però, è stata fermamente contestata dalla difesa del deferito, atteso che, riguardo alla posizione della Locusta, vi era in atto da parte del Presidente della LND un programma di risanamento dei conti che avrebbe dovuto portare, anche con il sacrificio di alcuni rapporti di lavoro, ad un risparmio di spesa; quanto alla posizione della Miragoli, al contrario, il mancato rinnovo contrattuale era da ascriversi ad altre cause, non ultima il sequestro operato dalla Guardia di Finanza, a seguito di una verifica eseguita presso gli uffici della LND Servizi Srl, dei documenti relativi proprio ai rapporti con la Società Taras Consulting Sas di Monica Miragoli. Il dibattimento Al dibattimento, sono comparsi il rappresentante della Procura Federale ed i difensori del Belloli, quest’ultimo comparso di persona e presente in aula. Al termine del dibattimento la Procura Federale ha concluso per la dichiarazione di responsabilità del deferito e per l’accoglimento del relativo atto di deferimento, conseguentemente per la irrogazione in danno dello stesso della inibizione per mesi tre; la difesa del Belloli si è riportata alle memorie in atti, richiedendo il rigetto di ogni addebito. La decisione Il TFN-SD, letti gli atti ed esaminati i documenti, rileva quanto di seguito. Il procedimento origina dagli esposti rivolti in danno di Felice Belloli, all’epoca Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, a firma di Lucrezia Locusta e Monica Miragoli, entrambe collaboratrici della LND: il primo, protocollato in data 23.04.2015, il secondo in data 24.04.2015. In particolare, le due denuncianti - la Locusta, segretaria presso la lega in virtù di ripetuti contratti a progetto, dipoi a tempo determinato, la Miragoli quale amministratrice della Società Taras Consulting Sas, con sede in Milano, consulente nell’ambito dell’organizzazione delle risorse umane all’interno della LND - lamentano di essere state ferite dagli apprezzamenti gratuiti, inopportuni e del tutto sconvenienti espressi in loro danno, in molteplici occasioni, da parte del Belloli. Numerosi gli episodi raccontati, frutto unicamente della sfacciata abitudine del Presidente della LND a rivolgersi ai propri dipendenti e collaboratori in modo sgarbato ed anche volgare, con discutibili battute, il più delle volte a sfondo sessuale, così creando non solo nei destinatari, ma anche nei presenti, imbarazzo e palpabile disagio. Tante le offese rivolte alle due denuncianti: “guarda che se non rimani incinta entro il 31.3.2015, non ti rinnovo il contratto” e “con te farei come si fa con i bambini, che gli abbassi i pantaloni e li sculacci”; come pure, ripetuto l’utilizzo di espressioni caratterizzate dal costante equivoco richiamo all’ “uccello pasquale”. Non solo nei confronti delle dette denuncianti, ma anche in danno di altre dipendenti, quali la sig.ra Francesca Suplina (v. verbale audizione del 25.05.2015), indicata dal Belloli come una che “ama farsi fare i succhiotti dagli uomini” o, peggio, meritevole di essere “….. sculacciata sul c ……”; o anche la sig.ra Elga Benini, invitata a coprirsi le “tette”. Tutto ciò, molto spesso, è avvenuto alla presenza di altri dipendenti, i quali, nonostante l’enorme imbarazzo ed il forte sentimento di riprovazione verso simili esternazioni, nulla potevano se non reprimere il crescente fastidio in ragione di un rapporto gerarchico che li soverchiava. Ebbene, posto che sul piano della materialità della condotta incriminata nulla va accertato ulteriormente stante la sostanziale ammissione dei fatti da parte dello stesso deferito (v. verbale audizione del 17 giugno 2015, nonché memorie ex art. 32 ter CGS del 2 ottobre 2015), resta pur sempre da chiarire nonché qualificare la portata offensiva delle espressioni utilizzate dal Belloli e la loro idoneità a violare i principi di lealtà, correttezza e probità consacrati nell’art. 1bis, comma 1, del CGS. Allora, a parere di questo Tribunale Federale, indipendentemente dalle motivazioni, più o meno autentiche, che hanno determinato le parti a denunciare i fatti di cui al deferimento, v’è di vero che il Belloli, nel corso degli avvenimenti trattati, più volte ha fatto ricorso, in modo anche sfrontato, ad un lessico sgarbato ed inelegante, a tratti anche rozzo e volgare. Invero, a giustificazione della discutibilità dei comportamenti, non può riconoscersi valore alla tanto enfatizzata goliardia dell’alto dirigente. D’altronde, il frasario adoperato dal Presidente della Lega risulta talmente esplicito e connotato da intrinseca offensività, da rendere persino superflua e del tutto irrilevante la indagine circa le sue reali intenzioni. A ciò aggiungasi che nella circostanza le espressioni utilizzate dal Belloli, se contestualizzate e valutate in rapporto al contesto nel quale sono state profferite - ambito lavorativo -, assumono un significato ancora più deteriore, proprio perché nel detto contesto risultavano idonee a determinare nelle destinatarie una tale soggezione da contrarne anche la più semplice delle ipotizzabili reazioni. In conclusione, questo Tribunale Federale, sulla scorta anche del convincimento che nella fattispecie, data la oggettiva ed intrinseca capacità offensiva delle espressioni utilizzate, non sia richiesto l’animus iniurandi vel diffamandi, ritiene assodata la lesività delle frasi evidenziate nell’atto di deferimento, e tanto non solo per la onorabilità e reputazione delle due denuncianti, ma anche delle altre dipendenti sentite in sede di audizione (v. verbale audizione della sig.ra Elga Benini del 18.05.2015; v. verbale audizione della sig.ra Francesca Suplina del 25.05.2015). Con la puntualizzazione che nell’ambito del proprio rapporto con i dipendenti e collaboratori di lega, il Belloli non poteva che espletare attività rilevante per l’ordinamento federale, come tale rientrante nell’alveo di cui all’art. 1bis, comma 1 CGS A fronte di tutto ciò, ritenendosi accertata la responsabilità del deferito in ordine alle contestazioni ascrittegli nell’atto di deferimento, e, segnatamente, la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità contenuti nel richiamato art. 1bis, comma 1, appare equo e congruo infliggergli la sanzione di cui al dispositivo. P.Q.M. il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge al Sig. Felice Belloli la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre).
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