LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 171 del 23.11.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 12)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco SIMON ETTI/A.S.D.TERMOLI CALCIO 1920

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 171 del 23.11.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 12)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco SIMON ETTI/A.S.D.TERMOLI CALCIO 1920 Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 26/06/2015 il sig. Francesco SIMONETTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. TERMOLI 1920 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15 Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.3.000,00 maturata e non percepita fino al mese di Dicembre 2014 in quanto poi trasferito ad altra compagine sportiva. La Società TERMOLI non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.TERMOLI 1920 al pagamento in favore del sig. Francesco SIMONETTI della somma di €.3.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Molise i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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