• Stagione sportiva: 2015/2016
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004/CFA del 16 Luglio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 054/CFA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it
6. RICORSO SIG. NINNI CORDA AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 E DELL’AMMENDA DI € 50.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 E DELL’ART. 7 COMMA 1 C.G.S., NONCHÉ DELL’ART. 39 COMMA 1 REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, IN RELAZIONE ALLA GARA SAVONA/SPAL DEL 6.9.2014, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 13.4.2015 (NOTA N. 8864/95PF14-15 AM/MA) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 60/TFN del 18.6.2015)
7. RICORSO SIG. GIOVANNI MATTU AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 E DELL’AMMENDA DI € 50.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 E DELL’ART. 7 COMMA 1 C.G.S., NONCHÉ DELL’ART. 39 COMMA 1 REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, IN RELAZIONE ALLA GARA SAVONA/SPAL DEL 6.9.2014, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 13.4.2015 (NOTA N. 8864/95PF14-15 AM/MA) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 60/TFN del 18.6.2015)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004/CFA del 16 Luglio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 054/CFA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it
6. RICORSO SIG. NINNI CORDA AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 E DELL’AMMENDA DI € 50.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 E DELL’ART. 7 COMMA 1 C.G.S., NONCHÉ DELL’ART. 39 COMMA 1 REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, IN RELAZIONE ALLA GARA SAVONA/SPAL DEL 6.9.2014, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 13.4.2015 (NOTA N. 8864/95PF14-15 AM/MA) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 60/TFN del 18.6.2015)
7. RICORSO SIG. GIOVANNI MATTU AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 E DELL’AMMENDA DI € 50.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 E DELL’ART. 7 COMMA 1 C.G.S., NONCHÉ DELL’ART. 39 COMMA 1 REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, IN RELAZIONE ALLA GARA SAVONA/SPAL DEL 6.9.2014, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 13.4.2015 (NOTA N. 8864/95PF14-15 AM/MA) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 60/TFN del 18.6.2015)
Con ricorso in data 25.6.2015, il sig. Ninni Corda ha impugnato la delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 60/TFN del 18.6.2015, con la quale il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ha inflitto la sanzione della inibizione per 3 anni e l’ammenda di e 50.000,00, in esito al deferimento del Procuratore Federale del 13.4.2015 per violazione dell’art. 1-bis, comma 1, e dell’art. 7, comma 1, C.G.S., nonché dell’art. 39, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione alla gara del Campionato di Lega Pro Savona/Spal del 6.9.2014. La medesima delibera è stata altresì impugnata, con ricorso in data 25.6.2015, di tenore analogo a quello del ricorrente Corda, dal sig. Giovanni Mattu, al quale, per i medesimi fatti oggetto di deferimento, è stata irrogata la stessa sanzione inibitoria e la stessa ammenda. Entrambi i ricorrenti si dolgono dell’assoluta inesistenza ed infondatezza delle censure formulate dalla Procura Federale, della mancanza di qualsivoglia serio ed oggettivo riscontro probatorio alle dichiarazioni rese all’organo requirente dai calciatori Ignazio Carta, Angelo Giacomo Demartis, Marco Cabeccia e Ivan Marconi, circa una presunta proposta alternativa per la gara Savona Spal del 6.9.2014 loro formulata dal sig. Corda e poste a fondamento della decisione impugnata, nonché della totale assenza anche solo di indizi gravi, precisi e concordanti che possano fornire un ragionevole grado di certezza in ordine alla commissione dell’illecito ipotizzato dalla Procura e ravvisato sussistere dal Tribunale federale nazionale. I sig.ri Corda e Mattu hanno quindi reiterato, anche nella riunione dinanzi a questa Corte del 16.7.2015, la richiesta istruttoria di ammissione di prova per testi nelle persone dei calciatori Ignazio Carta, Angelo Giacomo Demartis, Marco Cabeccia e Ivan Marconi, allegato consulenze tecniche di parte relative alle registrazioni ambientali dei colloqui intercorsi tra questi ultimi e gli odierni ricorrenti ed agli SMS tra gli stessi calciatori ed il sig. Corda e concluso per il proscioglimento da ogni addebito o, in subordine, per la limitazione della contestata incolpazione alla violazione dell’art. 1-bis comma 1 C.G.S., con conseguente applicazione di una sanzione minima tra quelle previste dall’art. 19, comma 1, C.G.S.. Disposta preliminarmente la riunione dei due ricorsi, aventi ad oggetto la medesima delibera e la stessa ipotesi di illecito sportivo, perpetrato dal sig. Mattu in concorso con il sig. Corda, nonché la prospettazione delle stesse doglianze avverso la decisione impugnata di primo grado, questa Corte ritiene che i gravami meritino parziale accoglimento, nei sensi e termini che si vanno ad esporre. Risulta, invero, pacifico che la condotta illecita attribuita ai sigg.ri Corda e Mattu, ritenuta dal primo Giudice rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 7, comma 1, C.G.S. ed idonea ad alterare lo svolgimento della gara Savona/Spal del 6.9.2014, nonché, almeno astrattamente, anche delle gare successive, sia consistita nel colloquio individualmente intercorso nel pomeriggio del giorno 4.9.2014 sul lungomare di Celle Ligure, con il concorso organizzativo del sig. Mattu, tra il sig. Corda ed i calciatori del Savona Calcio sig.ri Carta, Demartis, Cabeccia e Marconi. Sulla base di quanto da questi ultimi univocamente dichiarato alla Procura Federale, può ritenersi sufficientemente provata la circostanza per la quale detto colloquio ha avuto ad oggetto, per un verso, le aspre critiche che il sig. Corda ha mosso all’allestimento della squadra del Savona Calcio ed alle capacità tecniche del suo nuovo allenatore, sig. Di Napoli, e, per altro verso, le più o meno velate sollecitazioni rivolte dal Corda individualmente ai predetti calciatori a non dare il massimo delle proprie capacità nella partita casalinga con la Spal che si sarebbe tenuta due giorni dopo l’incontro e/o nelle gare successive. L’obiettivo perseguito dal Corda nel rivolgere ai calciatori del Savona tali sollecitazioni pare ragionevolmente da rinvenirsi, in base alle, anche sul punto, univoche testimonianze rese dai sig.ri Carta, Demartis, Cabeccia e Marconi alla Procura Federale, nell’esonero dell’allenatore Di Napoli, mentre il pretiumscelerissarebbe da individuarsi nella promessa di portare con sé i calciatori destinatari della proposta corruttiva in squadre più importanti che il sig. Corda avrebbe rivolto tuttavia, nella circostanza del colloquio del 4.9.2014, ai soli sig.ri Demartis e Cabeccia. Anche a voler prescindere dalle – per vero poco persuasive – deduzioni dei ricorrenti in merito al diverso oggetto (premi e rimborsi spese arretrati) del colloquio intercorso tra il sig. Corda ed i suddetti calciatori del Savona il pomeriggio del 4.9.2014, questo Giudice ritiene che non sia stata raggiunta la prova, con il grado di pienezza, precisione e concordanza richiesti dalla giurisprudenza federale, dell’illecito sportivo contestato dalla Procura e ravvisato dal primo giudice. Ed invero, i colloqui estemporaneamente intercorsi tra il Corda ed i calciatori del Savona Calcio, alla luce anche delle dichiarazioni univocamente rese da questi ultimi sul relativo contenuto, mentre risultano manifestamente ispirati all’obiettivo di denigrare l’allenatore Di Napoli e di ottenere dai calciatori medesimi un impegno professionale inferiore a quello dovuto, non appaiono concretamente idonei ad assurgere al rango di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara. In tal senso depongono, nel loro complesso, il tono dei colloqui, mai definito dai calciatori minaccioso o imperioso, la genericità dell’invito loro rivolto a non impegnarsi al massimo delle proprie capacità sportive anziché al boicottaggio della gara, l’estrema vaghezza delle utilità promesse ai calciatori in cambio dell’adesione alla proposta illecita, la evanescenza nell’episodio contestato, in una parola, dei contorni e dei contenuti di una vera e propria proposta corruttiva ed alterativa dell’andamento regolare della gara. Ed allora, mentre emerge comunque chiara, nell’episodio decisivo dell’incontro del 4.9.2014, la responsabilità ascritta ai sig.ri Corda e Mattu per la violazione degli obblighi di lealtà e correttezza nell’adempimento della prestazione sportiva, sportivamente improbo, sleale e scorretto, seppur nella sua vaghezza e genericità, essendo stato certamente l’invito rivolto dal Corda ai calciatori del Savona Calcio Carta, Demartis, Cabeccia e Marconi a non impegnarsi come dovuto e potuto nella imminente gara con la Spal e/o – ma molto più vagamente – nelle gare successive al fine di provocare l’esonero dell’allenatore Di Napoli, non altrettanto sufficientemente chiara, per quanto sopra detto, appare a questa Corte la configurabilità nella fattispecie degli elementi costitutivi dell’illecito sportivo e la rilevanza, ai sensi dell’art. 7, comma 1, C.G.S., della condotta concretamente tenuta nella circostanza dallo stesso sig. Corda, prima ancora che la sua idoneità ad alterare o anche solo tentare verosimilmente di influenzare lo svolgimento o il risultato della gara Savona/Spal del 6.9.2014 o di altri incontri successivamente in programma. Ridimensionato l’ambito della fattispecie incolpativa nei termini descritti, la sanzione, conseguentemente, può essere ridotta come da dispositivo. Per questi motivi la C.F.A., riuniti i ricorsi come sopra proposti dai Sigg.ri Ninni Corda e Giovanni Mattuaccoglie in parte e, per l’effetto, in applicazione dell’art. 1bis C.G.S., infligge ai reclamanti la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 30.6.2016. Dispone restituirsi le tasse reclamo.
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6. RICORSO SIG. NINNI CORDA AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 E DELL’AMMENDA DI € 50.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 E DELL’ART. 7 COMMA 1 C.G.S., NONCHÉ DELL’ART. 39 COMMA 1 REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, IN RELAZIONE ALLA GARA SAVONA/SPAL DEL 6.9.2014, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 13.4.2015 (NOTA N. 8864/95PF14-15 AM/MA) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 60/TFN del 18.6.2015)
7. RICORSO SIG. GIOVANNI MATTU AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 E DELL’AMMENDA DI € 50.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 E DELL’ART. 7 COMMA 1 C.G.S., NONCHÉ DELL’ART. 39 COMMA 1 REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, IN RELAZIONE ALLA GARA SAVONA/SPAL DEL 6.9.2014, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 13.4.2015 (NOTA N. 8864/95PF14-15 AM/MA) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 60/TFN del 18.6.2015)"