F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/CSA del 22 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO SIG. CRISTIANO GIUNTOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 30.09.2015 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA EMPOLI/NAPOLI DEL 13.09.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 35 del 15.09.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/CSA del 22 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO SIG. CRISTIANO GIUNTOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 30.09.2015 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA EMPOLI/NAPOLI DEL 13.09.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 35 del 15.09.2015) Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 35 del 15.9.2015, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha applicato nei confronti del sig. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della SSC Napoli S.p.A., la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 30 settembre 2015“ per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del direttore di gara”. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo il Sig. Giuntoli all’uopo contestando la ricostruzione in cui impinge la sanzione inflitta, di cui, comunque, lamenta la sproporzione rispetto agli addebiti. Sulla scorta del descritto costrutto giuridico, il reclamante ha, quindi, concluso per l'annullamento (e/o revoca) della decisione impugnata ovvero per una parziale riforma, con conseguente riduzione della sanzione irrogata. Analoghe conclusioni sono state rassegnate dal medesimo reclamante all’esito della discussione. Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto. Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti, puntualmente ricostruiti nel rapporto dell’arbitro, assistito, com’è noto, da fede privilegiata. Ed, invero, ad una piana lettura del suddetto rapporto si evince che “al termine del primo tempo, mentre rientravo negli spogliatoi, mi si avvicinava con fare minaccioso, petto in fuori il sig. Cristiano Giuntoli, soc. Napoli, il quale mi si fermava all’ingresso del mio spogliatoio cercando di ostruire il mio passaggio. A quel punto mi fermavo a circa un metro da lui e soltanto l’intervento di alcuni dirigenti del Napoli mi permetteva il passaggio”. A fronte delle divisate risultanze istruttorie – cui la disciplina di settore riconnette, come già sopra anticipato, una speciale forza rappresentativa – va ritenuta recessiva la diversa, ed alternativa ricostruzione offerta dal reclamante volta a ridimensionare la complessiva portata intimidatoria della condotta qui in contestazione. Si rivelano, in altri termini, manifestamente disancorate dalle descritte emergenze probatorie le allegazioni attoree volte a derubricare l’atteggiamento sopra descritto come una semplice postura (“petto in fuori”) del reclamante che, per converso, sarebbe intervenuto per finalità commendevoli, facendo da scudo al direttore di gara rispetto a manifestazioni di protesta dei calciatori del Napoli, “infastiditi” per la convalida del secondo gol realizzato dalla squadra dell’Empoli Tale ricostruzione difensiva si pone in palese distonia con il contenuto descrittivo del referto che, viceversa, evidenzia un comportamento di chiara sfida posto in essere nei confronti dell’arbitro e con modalità palesemente intimidatorie. Non vi è, infatti, traccia nel referto di gara di calciatori rabboniti grazie all’intervento pacificatore del reclamante. Di contro, ed avuto riguardo alle divisate risultanze istruttorie, solo successivamente compaiono sulla scena altre persone (e cioè dirigenti del Napoli), il cui ruolo è, peraltro, ben diverso da quello descritto nell’atto di reclamo: il direttore di gara ha, infatti, annotato l’intervento dei dirigenti della società del Napoli solo per rimarcare la portata decisiva di tale fattivo contributo nel liberare il passaggio verso lo spogliatoio! Nel mezzo il referto di gara pone in evidenza l’intimidazione posta in essere dal Giuntoli che, ingiustificatamente sostando all’ingresso dello spogliatoio dell’arbitro, impediva, con la sua stessa persona, il passaggio del direttore di gara, conculcandone in tal modo la libertà di movimento. Avuto riguardo alle descritte emergenze alcun dubbio residua quanto alla natura illecita della condotta in contestazione. Ed, invero, del tutto inconferenti ai fini della qualificazione della suddetta condotta si rivelano le circostanze sulle quali indugia la difesa del ricorrente e ritenute sintomatiche della liceità del comportamento registrato: l’assenza di espressioni minacciose ovvero di contatti fisici. 4 Appare, invero, di tutta evidenza come l’utilizzo di espressioni intimidatorie così come il diretto impiego di energia fisica costituiscano solo talune delle possibili forme di manifestazione di violenza o minaccia, che non valgono, però, ad esaurire la gamma delle possibili estrinsecazioni della cd. vis compulsiva, il cui elemento distintivo va piuttosto colto nell’obiettiva attitudine della condotta, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, a determinare una coartazione nella volontà della persona offesa. E tale elemento distintivo può agevolmente essere colto, per tutto quanto fin qui evidenziato, nella condotta sanzionata dal giudice di prime cure: il comportamento del sig. Giuntoli riflette in modo univoco la censurata valenza intimidatoria, attesa la chiara attitudine della condotta posta in essere, unitariamente considerata, a coartare la libertà decisionale del direttore di gara nell’autodeterminarsi rispetto ai suoi movimenti, tanto dal costringerlo a sostare nei paraggi (a circa 1 mt dallo spogliatoio) fino al momento in cui sono intervenuti altri dirigenti del Napoli a liberare il passaggio. La stessa percezione del direttore di gara sulla portata intimidatoria della condotta in argomento, lungi dal costituire espressione di una soggettiva interpretazione della vicenda, non può che ritenersi propria di qualunque persona sensata. A tale approdo conduce, infatti, con immediatezza, in uno alle concrete modalità di manifestazione dell’atteggiamento ostruzionistico posto in essere dal ricorrente, anche la stessa evidenziata necessità dell’intervento di terze persone (dirigenti del Napoli) che costituisce, di per sé, una diretta conferma dell’obiettiva valenza intimidatoria – essendo stata concretamente percepita come tale da più persone - della condotta sanzionata. Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione applicata sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, riflettendo in via immediata l’episodio in contestazione una rimarchevole valenza offensiva e non emergendo, contrariamente a quanto dedotto, circostanze concrete meritevoli di particolare considerazione nel ponderato giudizio di bilanciamento che questa Corte e' chiamata ad effettuare. Gli organi di giustizia sportiva hanno, infatti, più volte ribadito che la puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che degenerino in scomposte reazioni di protesta, costituisce un comportamento incondizionatamente esigibile da ogni tesserato, non potendo di certo assumere valenza scriminante, o anche solo attenuante, la mancata condivisione delle scelte arbitrali. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Cristino Giuntoli. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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