F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017/CSA del 30 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. REGGIO CALABRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/REGGIO CALABRIA DEL 6.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 20 del 9.09.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017/CSA del 30 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. REGGIO CALABRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/REGGIO CALABRIA DEL 6.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 20 del 9.09.2015) Con ricorso ritualmente e tempestivamente introdotto, l'A.S.D. Reggio Calabria ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale L.N.D. - F.I.G.C., pubblicata sul Com. Uff. n. 20 del 9.9.2015, con la quale, in relazione alla gara Aversa Normanna/Reggio Calabria, il detto Giudice ha sanzionato l'odierna reclamante con l'ammenda di €. 3.000,00 e diffida, per espressioni irriguardose e minacciose nei confronti della Terna arbitrale, per sputi che attingevano un assistente mentre lattine e bottigliette lo sfioravano, ed infine per indebita presenza al termine della gara di persone non autorizzate, ma chiaramente riconducibili alla società, le quali rivolgevano espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara. A fondamento della proposta impugnazione la Società reggina eccepisce l'eccessività della sanzione in considerazione dell'impossibilità di controllare in trasferta i propri tifosi, presenti in gran numero al seguito della squadra, anche a causa dell'inadeguatezza dell'impianto in cui si svolgeva la gara, ed infine perchè, trattandosi della prima giornata di campionato, difettavano esperienze per prevenire comportamenti antiregolamentari in strutture diverse e più modeste rispetto a quelle fino ad allora frequentate dai propri supporters. Nella seduta del 30.9.2015 veniva ascoltato il difensore della società, il quale illustrava le argomentazioni formulate per iscritto. A parere della Corte il reclamo è solo parzialmente fondato. In effetti le condotte sanzionate appaiono numerose e connotate da notevole gravità, con particolare riferimento agli sputi che hanno attinto uno dei suoi Assistenti e alla reiterazione di offese e minacce nei confronti dell’intera Terna. Le argomentazioni svolte dalla difesa, sopra riassunte, attesa la ricordata cosistenza delle condotte antiregolamentari, non possono condurre all’eliminazione della diffida, ma soltanto alla riduzione dell’ammenda, poco proporzionata alla categoria alla quale partecipa l’A.S.D. Reggio Calabria. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Reggio Calabria di Reggio Calabria, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.000,00. Conferma per il resto la decisione impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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